Art. 15
(Conservazione dei mandati e delle reversali)
1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei
documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e
per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso
l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli
atti per non meno di dieci anni.