Art. 7
(Attivita' gestionale)
1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma
nell'esercizio dei compiti e della responsabilita' di gestione di cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo
le modalita' ivi indicate.
2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella
modulistica di cui all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento
amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al
personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di
disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei
limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma
annuale e delle disponibilita' riferite ai singoli progetti. A tal
fine, le schede di cui all'articolo 2, comma 6, sono costantemente
aggiornate a cura del direttore, con riferimento alle spese
sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda
l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il
dirigente puo' ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del
10% della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del
fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 25-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche).
- 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica
e' istitutita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed
autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art.
20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto
della specificita' delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo, di valutazione istituito
presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto
da un dirigente e composto da esperti anche non
appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresntanza,
e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare il dirigente scolastico
organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle
relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il
dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare
la qualita' dei processi formativi e la collaborazione
delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche del territorio, per l'esercizio della liberta'
di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e
innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e per
l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione alle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi della istituzione
scolastica".
- L'argomento del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.
59 e' riportato in note alle premesse.