Art. 8
(Esercizio provvisorio)
1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato
dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo
stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria
nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di
spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per
la prosecuzione dei progetti gia' approvati e per il funzionamento
didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia
stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il
dirigente ne da' immediata comunicazione all'Ufficio scolastico
regionale, cui e' demandato il compito di nominare, entro i
successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto
adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.