Art. 9
(Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio
di cassa a norma dell'articolo 16, previa emissione di reversali
d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella
convenzione di cui all'articolo 16, non puo' rifiutare la riscossione
di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorche' non siano
state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo
la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione
scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei
depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni e'
effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite,
con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario
presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non
possono essere ordinati pagamenti.