Art. 10
                 Messaggi pubblicitari di promozione
                      del libro e della lettura

  1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da
istituzioni,  enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare
l'opinione   pubblica  nei  confronti  del  libro  e  della  lettura,
trasmessi  gratuitamente  o  a  condizioni  di  favore  da  emittenti
televisive  e  radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati
ai  fini  del  calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 10:
              -   Il  testo  dell'art.  8  della  legge  n.  223/1990
          (Disciplina   del   sistema   radiotelevisivo   pubblico  e
          privato),    riguarda    disposizioni   sulla   pubblicita'
          radiofonica e televisiva. Si trascrive il testo vigente dei
          commi  da 6 a 9-quater concernenti i limiti di affollamento
          dei messaggi pubblicitari:
              "Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita'). - (Omissis).
              6.  La  trasmissione  di messaggi pubblicitari da parte
          della  concessionaria  pubblica  non puo' eccedere il 4 per
          cento  dell'orario  settimanale  di programmazione ed il 12
          per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
          superiore  al  2 per cento nel corso di un'ora, deve essere
          recuperata nell'ora antecedente o successiva.
              7.  La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
          da  parte  dei concessionari privati per la radiodiffusione
          televisiva  in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per
          cento  dell'orario  giornaliero  di programmazione ed il 18
          per  cento  di  ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque
          non  superiore  al  2  per  cento nel corso di un'ora, deve
          essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o successiva. Un
          identico  limite  e'  fissato  per  i concessionari privati
          autorizzati,  ai  sensi  dell'art.  21,  a  trasmettere  in
          contemporanea  su  almeno  dodici  bacini  di  utenza,  con
          riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
              8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
          da  parte  dei  concessionari privati non puo' eccedere per
          ogni  ora  di  programmazione,  rispettivamente,  il 18 per
          cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il
          20  per  cento  per  la  radiodiffusione  sonora  in ambito
          locale,  il  5  per  cento  per  la  radiodiffusione sonora
          nazionale  o  locale da parte di concessionaria a carattere
          comunitario.    Un'eventuale    eccedenza    di    messaggi
          pubblicitari,  comunque  non  superiore  al 2 per cento nel
          corso   di   un'ora,   deve   essere   recuperata  nell'ora
          antecedente o in quella successiva.
              9.  La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
          da  parte  dei concessionari privati per la radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  locale  non puo' eccedere il 20 per
          cento  di  ogni  ora di programmazione e il 15 per cento di
          ogni  ora  e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale
          eccedenza,  comunque non superiore al 2 per cento nel corso
          di  un'ora,  deve  essere recuperata nell'ora antecedente o
          successiva.
              9-bis.  Il  tempo  massimo  di  trasmissione quotidiana
          dedicato   alla  pubblicita'  da  parte  dei  concessionari
          privati   per   la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito
          nazionale  e' portato al 20 per cento se comprende forme di
          pubblicita'  come le offerte fatte direttamente al pubblico
          ai  fini  della  vendita,  dell'acquisto  o del noleggio di
          prodotti  oppure della fornitura di servizi, fermi restando
          i  limiti  di  affollamento  giornaliero e orario di cui al
          comma  7  per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte
          di  cui  al presente comma. Per i medesimi concessionari il
          tempo  di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non
          deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.
              9-ter.  Per  quanto  riguarda  i  concessionari  per la
          radiodiffusione  televisiva  in  ambito  locale,  il  tempo
          massimo    di   trasmissione   quotidiana   dedicato   alla
          pubblicita',  qualora  siano  comprese  le  altre  forme di
          pubblicita'  di  cui  al comma 9-bis, come le offerte fatte
          direttamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermo
          restando il limite di affollamento orario e giornaliero per
          gli spot di cui al comma 9.
              9-quater.    Ai    concessionari    privati    per   la
          radiodiffusione  televisiva  in ambito locale gli indici di
          cui  al  comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre
          1993;
              (Omissis)".