Art. 10 Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), riguarda disposizioni sulla pubblicita' radiofonica e televisiva. Si trascrive il testo vigente dei commi da 6 a 9-quater concernenti i limiti di affollamento dei messaggi pubblicitari: "Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita'). - (Omissis). 6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva. 9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita' da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita' come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno. 9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', qualora siano comprese le altre forme di pubblicita' di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9. 9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993; (Omissis)".