Art. 5.
                (Fondo per le agevolazioni di credito
                alle imprese del settore editoriale)

   1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria, fino all'attuazione
della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, il Fondo per le
agevolazioni  di  credito  alle  imprese  del  settore editoriale, di
seguito  denominato "Fondo". Il Fondo e' finalizzato alla concessione
di  contributi  in  conto  interessi  sui  finanziamenti della durata
massima   di   dieci   anni   deliberati   da   soggetti  autorizzati
all'attivita' bancaria.
   2.  Al  Fondo  affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale
fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il  contributo  dell'1  per cento
trattenuto  sull'ammontare  di  ciascun  beneficio concesso, le somme
comunque   non   corrisposte  su  concessioni  effettuate,  le  somme
disponibili  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981,
n.  416,  e  successive  modificazioni.  Il  fondo  di  cui al citato
articolo  29  e' mantenuto fino al completamento della corresponsione
dei contributi in conto interessi per le concessioni gia' effettuate.
   3.  I  contributi  sono  concessi, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'articolo 6,
o valutativa, ai sensi dell'articolo 7.
   4.  Sono  ammessi  al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva;  di  realizzazione,  ampliamento e modifica degli
impianti,    con    particolare   riferimento   all'installazione   e
potenziamento   della   rete   informatica,   anche   in  connessione
all'utilizzo  dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti;
di  miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti  al ciclo di
produzione,   distribuzione   e   commercializzazione   del  prodotto
editoriale.
   5.  In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il
ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono
concessi  con  le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non
possono,   comunque,  superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
interessi  di  cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei
limiti previsti per i contributi in conto interessi.
   6.  Una  quota del 5 per cento del Fondo e' riservata alle imprese
che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per
l'accesso  alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a
5  miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle
impegnate  in  progetti  di  particolare  rilevanza per la diffusione
della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in
lingua  italiana  all'estero.  Ove  tale  quota  non  sia interamente
utilizzata,   la  parte  residua  riaffluisce  al  Fondo  per  essere
destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
   7.  Una  quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai progetti
volti  a  sostenere  spese  di gestione o di esercizio per le imprese
costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
   8.  Ai  fini  della  concessione  del beneficio di cui al presente
articolo,  la  spesa  per la realizzazione dei progetti e' ammessa in
misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto,
ivi  comprese  quelle  indicate  nel primo comma dell'articolo 16 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 novembre 1976, n. 902,
nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in
misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi
al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento e' elevata
al 100 per cento per le cooperative di cui all'articolo 6 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
   9.  I  contributi in conto interessi possono essere concessi anche
alle  imprese  editrici  dei  giornali  italiani  all'estero  di  cui
all'articolo  26  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, e successive
modificazioni,  per  progetti  realizzati  con  il  finanziamento  di
soggetti  autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria aventi
sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.
   10.  L'ammontare  del  contributo  e'  pari  al 50 per cento degli
interessi  sull'importo  ammesso al contributo medesimo, calcolati al
tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le
altre  condizioni  economiche alle quali e' riferito il finanziamento
sono liberamente concordati tra le parti.
   11.  In  aggiunta  alle  risorse  di  cui  al comma 2, a decorrere
dall'anno  2001 e fino all'anno 2003, e' autorizzata la spesa di lire
7,9  miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo
anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
   12.  Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le
procedure  di  cui  agli  articoli  6  e  7  della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
   13.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito il
Ministro   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,  sono  dettate
disposizioni  attuative  della  presente  legge.  Sono in particolare
disciplinati  le modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto
delle  domande,  le  modalita'  di attestazione dei requisiti e delle
condizioni  di  concessione  dei  contributi, la documentazione delle
spese  inerenti  ai  progetti,  gli  adempimenti  ed  i termini delle
attivita'  istruttorie,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del
Comitato  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  7, il procedimento di
decadenza  dai  benefici,  le  modalita'  di  verifica  finale  della
corrispondenza  degli investimenti effettuati al progetto, della loro
congruita' economica, nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi
alle finalita' del progetto.
   14.   All'istruttoria   dei   provvedimenti   di  concessione  dei
contributi  di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede,
fino  all'attuazione  della  riforma di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
   15.  Le  somme  erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque
titolo  restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere  successivamente  assegnate  al  Fondo.  Il  Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
 
          Note all'art. 5, comma 1:
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
          "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
          Note all'art. 5, comma 2:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 29 della legge n.
          416/1981:
              "Art.    29   (Programmi   ammessi   al   finanziamento
          agevolato).   - E'   istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri un fondo per i contributi in conto
          interesse   a   carico   del   bilancio   dello  Stato  sui
          finanziamenti  destinati  allo  sviluppo  del settore della
          stampa  quotidiana  e  periodica  secondo le modalita' e le
          condizioni   stabilite   nel   presente   articolo   e  nei
          successivi.
              I  programmi finanziabili con il contributo dello Stato
          di  cui  al  presente articolo devono contenere indicazioni
          analitiche su:
                1) la situazione patrimoniale dell'impresa;
                2)  la descrizione particolareggiata degli interventi
          previsti  dall'impresa  ai  fini  della realizzazione delle
          iniziative  di  ristrutturazione  tecnico-produttiva, dello
          sviluppo  economico-produttivo  con l'indicazione analitica
          dei  finanziamenti  necessari  per  ciascuna delle predette
          finalita';
                3)  i  tempi  entro  i  quali le imprese prevedono di
          raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle
          iniziative  di  carattere  finanziario  ed industriale, ivi
          compreso  il  ricorso  alle  altre agevolazioni di cui alla
          presente   legge,   attraverso   le  quali  si  prevede  di
          raggiungere l'obiettivo suddetto".
          Note all'art. 5, comma 8:
              -   Il   primo  comma  dell'art.  16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 902/1976 cosi' dispone:
              "Le  spese  ammissibili  al credito agevolato dovranno,
          comunque,  comprendere  il  terreno,  le opere murarie, gli
          allacciamenti,  i  macchinari  e le attrezzature nonche' le
          scorte  di  materie prime e semilavorate nel limite massimo
          del  40  per  cento degli investimenti fissi, adeguate alle
          caratteristiche  del  ciclo di lavorazione e dell'attivita'
          dell'impresa".
              -  L'art.  6  della  legge n. 416/1981, come modificato
          dall'art. 4 della legge n. 67/1987, e' il seguente:
              "Art.  6  (Cooperative giornalistiche). - Ai fini della
          presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono
          le  societa' cooperative composte di giornalisti costituite
          ai  sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile,
          iscritte  nel  registro  prefettizio di cui all'art. 13 del
          decreto  legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,
          con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile  1951,  n. 302,
          modificato  dall'art.  6  della  legge 17 febbraio 1971, n.
          127.
              Ai  fini della presente legge si intendono altresi' per
          cooperative  giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi
          dell'art.  27  del predetto decreto legislativo 14 dicembre
          1947,  n. 1577, modificato dall'art. 5 della predetta legge
          17 febbraio  1971,  n.  127,  tra  una societa' cooperativa
          composta da giornalisti e una societa' cooperativa composta
          da  lavoratori  del  settore  non giornalisti che intendono
          partecipare alla gestione dell'impresa.
              Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole
          indicate  nell'art.  26  del  medesimo  decreto legislativo
          14 dicembre  1947,  n.  1577, e successive modificazioni, e
          possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del
          settore,    nonche'   limiti   delle   quote   sociali   in
          misura maggiore    di   quella   prevista   dalle   vigenti
          disposizioni.
              Ai   fini  della  presente  legge,  le  cooperative  di
          giornalisti  devono associare almeno il cinquanta per cento
          dei   giornalisti  dipendenti  aventi  rapporto  di  lavoro
          regolato  dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e
          clausola  di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero,
          nel  caso  di  cui  all'articolo  precedente, con l'impresa
          cessata  ovvero  che  abbia  cessato la pubblicazione della
          testata.  Gli  statuti debbono consentire la partecipazione
          alle   rispettive   cooperative   degli  altri  giornalisti
          dell'impresa  aventi  analogo rapporto di lavoro e clausola
          di  esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi,
          per  l'ammissione  a  socio  della  cooperativa, valgono le
          norme  generali  del  codice  civile, nonche' i particolari
          requisiti  e  le  procedure  ordinarie in materie stabilite
          dagli statuti stessi.
              Le  cooperative  dei lavoratori devono associare almeno
          il  cinquanta  per  cento dei lavoratori aventi contratto a
          tempo  pieno  con  la  cooperativa  o,  nel  caso di cui al
          precedente  art.  5, con l'impresa cessata ovvero che abbia
          cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti
          devono  consentire la partecipazione degli altri lavoratori
          a tempo pieno che ne facciano richiesta.
              Tutte   le  designazioni  di  organi  collegiali  delle
          cooperative  avvengono per voto personale, uguale e segreto
          e limitato ad una parte degli eligendi.
              Per  l'adozione  delle  decisioni  di  cui all'articolo
          precedente,  i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un
          terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti
          stessi  nelle  forme  e  con  le  modalita'  fissate  dalle
          disposizioni di attuazione della presente legge.
              L'assemblea  dei giornalisti decide sull'acquisto della
          testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli
          aventi diritto. Se la decisione e' favorevole all'acquisto,
          l'assemblea  nomina,  con voto limitato, uguale e segreto i
          propri  rappresentanti,  i  quali curano tutte le attivita'
          necessarie  per  la  costituzione  della  cooperativa e per
          l'acquisto della testata.
              Nel  caso  in  cui  l'assemblea  dei giornalisti decida
          l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono
          convocati  in  assemblea  dai loro rappresentanti sindacali
          aziendali  ovvero  da  un  terzo  dei dipendenti stessi per
          deliberare,  con  appello nominale e a maggioranza assoluta
          degli  aventi  diritto,  la  costituzione  di  una societa'
          cooperativa  per  partecipare  alla  gestione  dell'impresa
          giornalistica.   Ove   tale   decisione   venga   adottata,
          l'assemblea  nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i
          propri  rappresentanti,  i  quali curano tutte le attivita'
          necessarie   per   la   costituzione  della  cooperativa  e
          provvedono,   di   intesa   con   i   rappresentanti  della
          cooperativa   fra   giornalisti,   alla   costituzione  del
          consorzio di cui al secondo comma.".
          Note all'art. 5, comma 9:
              - L'art.   26   della  legge  n.  416/1981,  modificato
          dall'art.  19,  legge  25 febbraio  1987, n. 67, prevede la
          corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste
          italiani  pubblicati  all'estero  e  di  pubblicazioni  con
          periodicita'  almeno  trimestrale edite in Italia e diffuse
          prevalentemente all'estero.
          Note all'art. 5, comma 12:
              -  L'art.  8  del decreto legislativo n. 123/1998 cosi'
          dispone:
              "Art.  8  (Ispezioni  e  controlli). - 1.  Il  soggetto
          competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e
          le  modalita'  dei  controlli  di  propria competenza, puo'
          disporre  in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione,
          sui  programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo
          di  verificare  lo  stato  di attuazione, il rispetto degli
          obblighi  previsti  dal  provvedimento  di concessione e la
          veridicita'  delle  dichiarazioni  e  informazioni prodotte
          dall'impresa   beneficiaria,   nonche'   l'attivita'  degli
          eventuali  soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la
          regolarita' di quest'ultimo.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
          con  i  Ministri competenti, sono individuati gli strumenti
          idonei  ad  assicurare  la piena trasparenza della gestione
          dei  fondi  e  stabiliti  i requisiti dei soggetti preposti
          alle    attivita'   ispettive,   comprese   le   cause   di
          incompatibilita',   nonche'  i  compensi  indipendentemente
          dall'entita'  dell'intervento,  le  modalita' di scelta dei
          campioni  e  di  effettuazione  delle  ispezioni, la misura
          massima  degli  oneri per le attivita' di controllo poste a
          carico  dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi
          alle  regioni  in materia. I medesimi soggetti hanno libero
          accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata.
          E'  fatto  loro  divieto  di  accettare  qualunque  tipo di
          beneficio   e   di  intrattenere  qualsiasi  rapporto,  che
          configuri   conflitto   di   interesse,   con  le  societa'
          beneficiarie  degli  interventi  nonche'  con  le  societa'
          controllanti   o   controllate,   durante   lo  svolgimento
          dell'incarico e per i successivi quattro anni.
              3.  Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma
          2,  gli  oneri  per  le attivita' di controllo ed ispettive
          sono  posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al
          comma 9 dell'art. 7.".
              -  L'art. 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n.
          123/1998, cosi' dispone:
              "1. In  caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero
          di   documentazione  incompleta  o  irregolare,  per  fatti
          comunque  imputabili  al  richiedente  e  non  sanabili, il
          soggetto  competente  provvede alla revoca degli interventi
          e,  in  caso  di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata
          comunicazione al Ministero delle finanze.
              2.  In  caso  di  revoca  degli interventi, disposta ai
          sensi   del   comma 1,   si   applica  anche  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria consistente nel pagamento di una
          somma   in   misura   da  due  a  quattro  volte  l'importo
          dell'intervento indebitamente fruito.
              3.  Qualora  i  beni  acquistati con l'intervento siano
          alienati,  ceduti  o  distratti  nei cinque anni successivi
          alla  concessione,  ovvero  prima  che abbia termine quanto
          previsto  dal  progetto ammesso all'intervento, e' disposta
          la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
          modalita' di cui al comma 4.
              4.   Nei   casi   di  restituzione  dell'intervento  in
          conseguenza  della  revoca  di  cui  al comma 3, o comunque
          disposta   per   azioni   o  fatti  addebitati  all'impresa
          beneficiaria,  e  della  revoca di cui al comma 1, disposta
          anche    in    misura    parziale   purche'   proporzionale
          all'inadempimento  riscontrato,  l'impresa  stessa versa il
          relativo  importo maggiorato  di un interesse pari al tasso
          ufficiale  di  sconto  vigente alla data dell'ordinativo di
          pagamento,  ovvero  alla data di concessione del credito di
          imposta, maggiorato  di  cinque punti percentuali. In tutti
          gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
          in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
              5.  Per  le  restituzioni  di  cui al comma 4 i crediti
          nascenti  dai  finanziamenti  erogati ai sensi del presente
          decreto  legislativo  sono preferiti a ogni altro titolo di
          prelazione  da  qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
          privilegio  per  spese  di  giustizia  e di quelli previsti
          dall'art.  2751-bis  del  codice  civile  e  fatti  salvi i
          diritti  preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
          provvede  con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67,
          comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 gennaio   1988,   n.   43,   delle   somme   oggetto  di
          restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione
          e interessi e delle relative sanzioni.".
          Note all'art. 5, comma 13:
              - L'art.   17,   comma   1,  legge  n.  400/1988,  come
          modificato   prima   dall'art.   74,   decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  poi  dall'art.  11,  legge
          5 febbraio 1999, n. 25, e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)  (lettera soppressa)".
              Vedi,  ora,  l'art. 17, comma 27, legge 15 maggio 1997,
          n. 127, che dimezza il termine di cui al comma 1.
          Nota all'art. 5, comma 14:
              -  Per  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          vedi le note all'art. 5, comma 1.