Art. 6.
                       (Procedura automatica)

   1.  Alla  concessione  dei  contributi  di  cui  all'articolo 5 si
provvede  mediante procedura automatica relativamente ai progetti che
presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
b) realizzazione  del  progetto  entro  due  anni  dall'ammissione ai
   benefici.  Sono  altresi'  ammesse  le  spese  sostenute nell'anno
   antecedente la data di presentazione della domanda.
   2.  Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati
l'ammontare   delle   risorse  disponibili  per  la  concessione  dei
contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.
   3.  Le  domande  di  concessione del contributo sono accolte sulla
base  della  sola  verifica  della  completezza  e  regolarita' delle
domande  medesime  e  della relativa documentazione, secondo l'ordine
cronologico  di  presentazione.  Le  domande  presentate nello stesso
giorno  si  intendono  presentate contestualmente. La concessione del
contributo  e' integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie
di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie
a  soddisfare  integralmente le domande, la disponibilita' residua e'
ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione
ha   luogo  tra  le  domande  presentate  contestualmente  il  giorno
successivo  a  quello di presentazione delle ultime domande che hanno
ottenuto capienza intera.
   4.  In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera
b),  del  presente articolo, e' dichiarata la decadenza dal beneficio
ed  il  soggetto beneficiario e' tenuto alla restituzione delle somme
eventualmente gia' percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai
sensi all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123.
   5.   Il   soggetto   beneficiario,  entro  sessanta  giorni  dalla
realizzazione  del progetto, produce i documenti giustificativi delle
spese   sostenute,   gli   estremi   identificativi  degli  impianti,
macchinari  o  attrezzature acquistati, nonche' la perizia giurata di
un  esperto  del settore, iscritto al relativo albo professionale, se
esistente,  che  attesti  la  corrispondenza  degli investimenti alla
finalita' del progetto, nonche' la congruita' dei costi sostenuti.
   6.  Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  e' erogato in
corrispondenza  delle  scadenze  delle  rate  di  ammortamento pagate
dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Tenuto conto della
tipologia  dell'intervento  e  su richiesta dell'impresa, puo' essere
effettuata  la  corresponsione  del contributo in un'unica soluzione,
scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
derivante dalla quota di interessi.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Per  il  testo  dell'art.  9,  comma  4, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si veda le note all'art.
          5, comma 12.