Art. 7.
                       (Procedura valutativa)

   1.  Alla  concessione  dei  contributi  di  cui  all'articolo 5 si
provvede  mediante  procedura  valutativa relativamente ai progetti o
programmi  organici  e  complessi,  che presentano cumulativamente le
seguenti caratteristiche:
    a)  finanziamento,  eccedente  l'importo  di  cui all'articolo 6,
comma  1,  lettera  a);  la  domanda  deve contenere la deliberazione
preventiva   dell'istituto   finanziatore;   il  finanziamento  puo',
comunque,  essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire
30 miliardi;
    b)  realizzazione  del progetto entro due anni dall'ammissione ai
benefici.  Sono  altresi'  ammesse  le  spese  sostenute nei due anni
antecedenti la data di presentazione della domanda.
   2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati
il  termine  finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione
delle  domande,  l'ammontare  delle  risorse disponibili, i requisiti
dell'impresa  proponente  e  dell'iniziativa  in  base  ai  quali  e'
effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.
   3.  I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla
tipologia  del  programma,  al  fine  perseguito  dallo  stesso, alla
coerenza   degli  strumenti  con  il  perseguimento  degli  obiettivi
previsti.    La    validita'   tecnica,   economica   e   finanziaria
dell'iniziativa   e'   valutata   con  particolare  riferimento  alla
congruita'  delle spese previste, alla redditivita', alle prospettive
di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
   4.  L'ammissione  al  contributo  di  cui  al presente articolo e'
disposta  sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri da emanare entro
trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all' articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato e' effettuata
in  modo  da  assicurare  la  presenza  delle amministrazioni statali
interessate,  degli  editori,  delle  emittenti  radiotelevisive, dei
rivenditori  e  dei  distributori,  dei  giornalisti e dei lavoratori
tipografici.  Il  funzionamento  del  Comitato  non  comporta nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato. Dalla data di
entrata  in  vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al
presente  comma e' soppresso il Comitato di cui all'articolo 32 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
   5.  Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  e' erogato in
corrispondenza  delle  scadenze  delle  rate  di  ammortamento pagate
dall'impresa  beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota
e'  trattenuto,  a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10
per   cento   dell'agevolazione   concessa,   la  cui  erogazione  e'
subordinata   alla  verifica  della  corrispondenza  della  spesa  al
progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale
della spesa stessa.
   6.  Ferma  la  cauzione  di  cui  al  comma  5, tenuto conto della
tipologia  dell'intervento  e  su richiesta dell'impresa, puo' essere
effettuata  la  corresponsione  del contributo in un'unica soluzione,
con  sconto  degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui
al  comma  5.  E', in ogni caso, consentita l'erogazione, a titolo di
anticipazione,  del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per
cento  del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 32 della legge n.
          416/1981  (Disciplina  delle imprese editrici e provvidenze
          per l'editoria):
              "Art.  32  (Dotazione  finanziaria e gestione del fondo
          per il finanziamento agevolato). - Le dotazioni finanziarie
          del  fondo di cui al primo comma dell'art. 29, per il quale
          viene  autorizzata  apposita  gestione ai sensi dell'art. 9
          della  legge  25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da
          un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il
          primo   esercizio  finanziario  successivo  all'entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  dieci miliardi di lire per
          ciascuno  dei  nove esercizi finanziari successivi e cinque
          miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.
              I   relativi   ordini  di  pagamento  sono  emessi  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario
          da  lui  designato,  su  conforme  delibera  di un comitato
          composto da:
                a) un  Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
                b) un Sottosegretario di Stato per il Tesoro;
                c) un  Sottosegretario  di  Stato per l'industria, il
          commercio e l'artigianato;
                d) tre  esperti  in materia di editoria, nominati dal
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,  sentite  le
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e  del  Senato  della  Repubblica, che esprimono il proprio
          parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
                e) il direttore generale delle informazioni, editoria
          e  proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un suo
          delegato;
                f)  il  ragioniere  generale  dello  Stato,  o un suo
          delegato;
                g) il   direttore  generale  del  Tesoro,  o  un  suo
          delegato;
                h) un   rappresentante   degli  editori  di  giornali
          quotidiani;
                i)  un  rappresentante  degli  editori  dei  giornali
          periodici;
                l)  un  rappresentante delle organizzazioni sindacali
          dei giornalisti;
                m) un   rappresentante   dei  lavoratori  poligrafici
          (designato,   con  cadenza  annuale,  dalle  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative);
                n) un rappresentante degli editori radiofonici.
              Il  comitato  di  cui sopra e' nominato con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la
          direzione   generale   delle   informazioni,   editoria   e
          proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
              Per  l'adozione  di delibere concernenti la concessione
          del   contributo   in  conto  interessi  sui  finanziamenti
          relativi  a  imprese  editrici  di  libri,  il  comitato e'
          integrato  da  due esperti in materia di editoria libraria,
          nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri".