Art. 8.
                        (Credito di imposta)
   1.  Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano
entro  il  31  dicembre  2004  gli  investimenti  di  cui al comma 2,
relativi   a   strutture  situate  nel  territorio  dello  Stato,  e'
riconosciuto,  a richiesta, secondo le modalita' previste dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di cui al comma 4, un
credito  di  imposta  di  importo  pari  al  3  per  cento  del costo
sostenuto,   con   riferimento   al   periodo   di   imposta  in  cui
l'investimento  e'  effettuato  ed in ciascuno dei quattro periodi di
imposta successivi.
   2.  Gli investimenti per i quali e' previsto il credito di imposta
di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
   a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati
esclusivamente  alla  produzione  dei seguenti prodotti editoriali in
lingua  italiana:  giornali,  riviste  e  periodici,  libri e simili,
nonche' prodotti editoriali multimediali;
   b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti,
congiuntamente o disgiuntamente:
   1)  l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e
l'ammodernamento  delle  attrezzature  tecniche,  degli  impianti  di
composizione,    redazione,    impaginazione,   stampa,   confezione,
magazzinaggio,    teletrasmissione   verso   le   proprie   strutture
periferiche  e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese
di  radiodiffusione  nonche'  il  processo  di  trasformazione  delle
strutture  produttive  verso  tecnologie  di trasmissione e ricezione
digitale;
   2)  la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o
piu'  unita'  di  lavoro  gestite da apparecchiature elettroniche che
governino,  a  mezzo  di programmi, la progressione logica delle fasi
del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o piu' delle seguenti
funzioni   legate   al   ciclo  produttivo:  lavorazione,  montaggio,
manipolazione, controllo, misura e trasporto;
   3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di
una  o  piu'  unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi
robotizzati,  gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino,
a  mezzo  di  programmi,  la progressione logica delle fasi del ciclo
tecnologico;
   4)  la  realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di
sistemi  elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno
automatico,  alla progettazione, alla produzione della documentazione
tecnica,  alla  gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo,
al  controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonche' al sistema
gestionale, organizzativo e commerciale;
   5)   la   realizzazione   o   l'acquisizione   di   programmi  per
l'utilizzazione  delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri
2), 3) e 4);
   6)  l'acquisizione  di brevetti e licenze funzionali all'esercizio
delle  attivita'  produttive,  dei  sistemi e dei programmi di cui ai
numeri 2), 3), 4) e 5).
   3.  Il  credito  di  imposta, che non concorre alla formazione del
reddito  imponibile,  puo' essere fatto valere anche in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di
imposta  non  e' rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di
imposte   ad   altro   titolo  spettante;  l'eventuale  eccedenza  e'
riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
   4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, da
emanare  entro  90  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono determinate le modalita' di attuazione del credito di imposta, e
sono  stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a
verificare  l'attendibilita'  e  la  trasparenza  dei programmi degli
investimenti  di  cui  al comma 2, nonche' specifiche cause di revoca
totale o parziale dei benefi'ci e di applicazione delle sanzioni.
 
          Note all'art. 8:
              -  Il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca:
          "Norme    di    semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".