Art. 9.
    (Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali
                    di elevato valore culturale)
   1.  E'  istituito  presso  il  Ministero per i beni e le attivita'
culturali  un  fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con
riferimento   ai   contratti  di  mutuo  stipulati  per  lo  sviluppo
dell'attivita' di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei
prodotti  editoriali di elevato valore culturale, nonche' per la loro
diffusione all'estero.
   2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
   a)   gli  editori  che  intendono  realizzare  e  commercializzare
prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
   b)   i   soggetti   che   presentano   piani   di  esportazione  e
commercializzazione di prodotti editoriali italiani all'estero.
   3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonche' i criteri
e  le  modalita'  di  accesso  e di assegnazione dei contributi, sono
disciplinati  con  regolamento,  emanato  ai  sensi dell'articolo 17,
comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali  d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica e con il Ministro degli
affari  esteri  per  gli aspetti attinenti alla diffusione all'estero
dei prodotti editoriali italiani.
   4.  Ai  fini  indicati  al  comma  1, il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali conferisce alle regioni e alle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai
sensi del medesimo comma:
   a)  per  l'apertura  di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni
comunali  che  ne  sono  privi, e nei quali il servizio di vendita al
pubblico e' inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
   b)  nei  casi  diversi  da quelli indicati alla lettera a), per la
ristrutturazione  di  librerie  o  per  l'apertura di nuove librerie,
caratterizzate  da  innovazione  tecnologica o dalla specializzazione
delle  opere  editoriali  commercializzate  o  da formule commerciali
innovative.
   5.  I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni
e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano delle risorse
indicate  al  comma  4  sono stabiliti con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, a
decorrere  dall'anno  2003,  la  spesa  annua  massima  di  lire 2000
milioni.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
 
          Note all'art. 9:
              -  Per  il  testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.
          400/1988 si veda alle precedenti note all'art. 8.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  n.  281/1997 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali):
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di
          interesse  comune delle regioni, delle province, dei comuni
          e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati  dall'ANCI,  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.".