Art. 2
                        (Tutela del bilancio)

   1.  Fermi  restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge
23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il
Corpo  della  Guardia  di  finanza  assolve  le  funzioni  di polizia
economica  e  finanziaria  a  tutela  del  bilancio  pubblico,  delle
regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
   2.  A  tal  fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati
compiti  di  prevenzione,  ricerca  e repressione delle violazioni in
materia di:

a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e
   ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
b) diritti  doganali,  di  confine  e  altre  risorse proprie nonche'
   uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni  altra  entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o
   di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
d) attivita'  di  gestione  svolte  da  soggetti  privati  in  regime
   concessorio,  ad  espletamento  di  funzioni pubbliche inerenti la
   potesta' amministrativa d'imposizione;
e) risorse  e  mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite
   del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa;
f) entrate  ed  uscite  relative  alle gestioni separate nel comparto
   della   previdenza,  assistenza  e  altre  forme  obbligatorie  di
   sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale
   netto  di  unita'  produttive  in  via  di  privatizzazione  o  di
   dismissione;
h) valute,  titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed
   esteri, nonche' movimentazioni finanziarie e di capitali;
i) mercati  finanziari  e  mobiliari,  ivi  compreso  l'esercizio del
   credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
l) diritti  d'autore,  know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di
   privativa   industriale,   relativamente   al   loro  esercizio  e
   sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione
   europea.

   3.  Il  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  avvalendosi anche del
proprio  dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  primo  comma, lettera c), della legge 31
dicembre  1982, n. 979 dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della
navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali
conferiti  dalle  leggi  vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto,
funzioni   di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva
richiedendo  la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei
propri  compiti,  nonche', fermo restando quanto previsto dalla legge
1o  aprile  1981,  n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle
forze  di  polizia  in  materia  di  ordine  e di sicurezza pubblica,
attivita' di contrasto dei traffici illeciti.
   4.  Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle
altre  leggi  vigenti,  i  militari  del Corpo, nell'espletamento dei
compiti  di  cui al comma 2, si avvalgono delle facolta' e dei poteri
previsti  dagli  articoli  32  e  33 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51
e  52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
   5.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti  di  cui al presente
articolo   continuano   ad   applicarsi,  per  i  fatti  che  possono
configurarsi  come  violazioni  fiscali,  le disposizioni di cui agli
articoli   36,   ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, aggiunto dall'articolo 19,
comma  1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4.
 
          Note all'articolo 2:

             L'articolo  1,  della  legge  23  aprile  1959,  n.  189
          (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca:
             "1.   Il   Corpo   della   guardia  di  finanza  dipende
          direttamente  e  a  tutti  gli  effetti dal Ministro per le
          finanze.
             Esso  fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
          e della forza pubblica ed ha il compito di:

             prevenire,  ricercare  e  denunziare  le  evasioni  e le
          violazioni finanziarie;

             eseguire  la  vigilanza  in  mare  per  fini  di polizia
          finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
          assistenza e di segnalazione;

             vigilare,  nei  limiti  stabiliti  dalle  singole leggi,
          sull'osservanza    delle    disposizioni    di    interesse
          politico-economico;

             concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere
          e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

             concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
          pubblica;  eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela
          per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.".
             L'articolo  2,  comma  1,  lettera  c)  della  legge  31
          dicembre  1982,  n.  979  (Disposizioni  per  la difesa del
          mare), reca:
             "2. Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo
          1.  nonche'  per  assicurare  la vigilanza e il soccorso in
          mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

          a) alla   istituzione   di   un   servizio   di  protezione
             dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di
             intervento  per  la  prevenzione  e  il  controllo degli
             inquinamenti del mare;
          b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso
             in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
          c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa,
             di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed
             economiche,  compresa  quella  di pesca, sottoposte alla
             giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del
             limite   esterno  del  mare  territoriale;  in  caso  di
             necessita'  tale  servizio  puo' integrare quello di cui
             alla precedente lettera b).

             Il  servizio  di  protezione  dell'ambiente  marino,  di
          vigilanza  e  di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e
          b),  opera  in  accordo  e  con  il  contributo dei servizi
          esistenti sul territorio."
             L'articolo 200 del codice della navigazione, reca:
             "200.  Polizia  esercitata dalle navi da guerra. In alto
          mare,  nel  mare  territoriale, e nei porti esteri dove non
          sia   un'autorita'   consolare,   la   polizia  sulle  navi
          mercantili  nazionali  e'  esercitata  dalle navi da guerra
          italiane.
             A  tal  fine,  i comandanti delle navi da guerra possono
          richiedere  alle  navi mercantili informazioni di qualsiasi
          genere,  nonche'  procedere  a  visita  delle medesime e ad
          ispezione  delle carte e dei documenti di bordo; in caso di
          gravi  irregolarita'  possono condurre le navi predette per
          gli  opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel
          porto  estero  piu'  vicino  in  cui  risieda  un'autorita'
          consolare.
             Nei  porti ove risiede un'autorita' consolare le navi da
          guerra  italiane  esercitano  la polizia, a norma dei comma
          precedenti, su richiesta dell'autorita' medesima.".
             L'articolo 201 del codice della navigazione, reca:
             "201.   Inchiesta   di   bandiera.  Le  navi  mercantili
          nazionali  devono obbedire all'intimazione di fermata delle
          navi   da  guerra  di  potenze  amiche,  giustificando,  se
          richieste, la propria nazionalita'."
             L'articolo 202 del codice della navigazione, reca:
             "202.  Nave  sospetta  di  tratta di schiavi. La nave da
          guerra  italiana, che incontri in alto mare o anche in mare
          territoriale   estero   una   nave  nazionale  sospetta  di
          attendere   alla  tratta  di  schiavi,  puo'  catturarla  e
          condurla  in  un  porto dello Stato o nel porto estera piu'
          vicino, in cui risieda un'autorita' consolare.".
             La legge 1 aprile 1931, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.".
             L'articolo   32,   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
          in  materia  di  accertamento  delle  imposte sui redditi),
          reca:
             "32. Poteri degli uffici.
             Per  l'adempimento  dei  loro  compiti  gli uffici delle
          imposte possono:

          1) procedere   all'esecuzione   di   accessi,  ispezioni  e
             verifiche a norma del successivo articolo 33:
          2) invitare   i  contribuenti,  indicandone  il  motivo,  a
             comparire  di  persona o per mezzo di rappresentanti per
             fornire    dati    e    notizie    rilevanti   ai   fini
             dell'accertamento     nei    loro    confronti,    anche
             relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui
             copia  sia  stata  acquisita  a  norma  del numero 7), o
             rilevate  a  norma  dell'articolo  33,  secondo  e terzo
             comma,  i  singoli dati ed elementi risultanti dai conti
             sono  posti a base delle rettifiche e degli accertamenti
             previsti   dagli   articoli  38,  39,  40  e  41  se  il
             contribuente  non dimostra che ne ha tenuto conto per la
             determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
             hanno rilevanza allo stesso fine: alle stesse condizioni
             sono  altresi'  posti  come  ricavi  a base delle stesse
             rettifiche  ed  accertamenti,  se il contribuente non ne
             indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati
             negli  stessi  conti  e  non  risultanti dalle scritture
             contabili.  Le  richieste  fatte  e le risposte ricevute
             devono  risultare  da  verbale  sottoscritto  anche  dal
             contribuente  o dal suo rappresentante; in mancanza deve
             essere  indicato il motivo della mancata sottoscrizione.
             Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
          3) invitare   i  contribuenti,  indicandone  il  motivo,  a
             esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
             dell'accertamento   nei   loro   confronti,  compresi  i
             documenti  di  cui  al  successivo  art, 34. Ai soggetti
             obbligati  alla tenuta di scritture contabili secondo le
             disposizioni  del titolo III puo' essere richiesta anche
             l'esibizione  del  bilancio  o  rendiconti e dei libri o
             registri   previsti   dalle   disposizioni   tributarie.
             L'ufficio   puo'   estrarne  copia  ovvero  trattenerli,
             rilasciandone  ricevuta,  per un periodo non superiore a
             sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non  possono essere
             trattenute le scritture cronologiche in uso;
          4) inviare  ai  contribuenti  questionari relativi a dati e
             notizie   di   carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
             dell'accertamento  nei  loro  confronti,  con  invito  a
             restituirli compilati e firmati;
          5) richiedere  agli  organi  e  alle  Amministrazioni dello
             Stato,  agli  enti pubblici non economici, alle societa'
             ed  enti  di  assicurazione ed alle societa' ed enti che
             effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
             conto   di   terzi,   ovvero  attivita'  di  gestione  e
             intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria,
             la   comunicazione,   anche   in   deroga   a  contrarie
             disposizioni  legislative, statuarie o regolamentari, di
             dati    e   notizie   relativi   a   soggetti   indicati
             singolarmente  o per categorie. Alle societa' ed enti di
             assicurazione,  per  quanto  riguarda i rapporti con gli
             assicurati  del ramo vita, possono essere richiesti dati
             e  notizie  attinenti  esclusivamente  alla  durata  del
             contratto  di  assicurazione, all'ammontare del premio e
             alla    individuazione    del    soggetto    tenuto    a
             corrisponderlo.  Le  informazioni sulla categoria devono
             essere    fornite,    a    seconda    della   richiesta,
             cumulativamente  o  specificamente per ogni soggetto che
             ne   fa   parte.  Questa  disposizione  non  si  applica
             all'istituto  centrale  di  statistica, agli ispettorati
             del  lavoro  per  quanto  riguarda  le  rilevazioni loro
             commesse  dalla  legge,  e, salvo il disposto del numero
             7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti
             di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti
             inerenti   o  connessi  all'attivita'  di  raccolta  del
             risparmio  o  all'esercizio  del  credito  effettuati ai
             sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;
          6) richiedere  copie  o estratti degli atti e dei documenti
             depositati presso i notai, i procuratori del registro, i
             conservatori   dei  registri  immobiliari  e  gli  altri
             pubblici   ufficiali.  Le  copie  e  gli  estratti,  con
             l'attestazione   di  conformita'  all'originale,  devono
             essere rilasciate gratuitamente;
          6-bis)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
             regionale  delle  entrate  ovvero,  per  la  Guardia  di
             finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti
             ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
             dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
             numero  e  degli  estremi  identificativi  dei  rapporti
             intrattenuti  con  aziende  o  istituti  di credito, con
             l'amministrazione  postale,  con  societa' fiduciarie ed
             ogni   altro   intermediario   finanziario  nazionale  o
             straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
             anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
             che   vengono  in  possesso  dei  dati  raccolti  devono
             assumere   direttamente   le   cautele  necessarie  alla
             riservatezza dei dati acquisiti;
          7) richiedere,    previa    autorizzazione   dell'ispettore
             compartimentale  delle  imposte  dirette  ovvero, per la
             Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende
             e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con
             i  clienti  e  all'Amministrazione  postale  per  quanto
             attiene  ai  dati relativi ai servizi dei conti correnti
             postali,  ai  libretti  di  deposito e dai buoni postali
             fruttiferi,   copia   dei   conti  intrattenuti  con  il
             contribuente  con  la specificazione di tutti i rapporti
             inerenti  o  connessi a tali conti, comprese le garanzie
             prestate  da  terzi; ulteriori dati, notizie e documenti
             di   carattere  specifico  relativi  agli  stessi  conti
             possono  essere  richiesti  con  l'invio  alle aziende e
             istituti  di  credito  e  all'Amministrazione postale di
             questionari   redatti   su  modello  conforme  a  quello
             approvato  con  decreto  del  Ministro delle finanze, di
             concerto  con  il Ministro del tesoro. La richiesta deve
             essere   indirizzata   al   responsabile  della  sede  o
             dell'ufficio  destinatario  che ne da' notizia immediata
             al  soggetto  interessato:  la  relativa  risposta  deve
             essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
          8) richiedere  ai  soggetti indicati nell'articolo 13 dati,
             notizie  e  documenti relativi ad attivita' svolte in un
             determinato  periodo d'imposta nei confronti di clienti,
             fornitori    e    prestatori    di    lavoro    autonomo
             nominativamente indicati;
          8-bis)   invitare   ogni   altro   soggetto  ad  esibire  o
             trasmettere,   anche   in   copia  fotostatica,  atti  o
             documenti  fiscalmente  rilevanti  concernenti specifici
             rapporti  intrattenuti con il contribuente e a fornire i
             chiarimenti relativi;
          8-ter)  richiedere  agli amministratori di condominio negli
             edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione
             condominiale.

             Gli  inviti  e  le richieste di cui al presente articolo
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici
          giorni,  ovvero  per  il  caso  di  cui al n. 7) a sessanta
          giorni.  Il termine puo' essere prorogato per un periodo di
          trenta   giorni  su  istanza  dell'azienda  o  istituto  di
          credito,  per giustificati motivi, dal competente ispettore
          compartimentale.
             Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
          essere  presi  in considerazione a favore del contribuente,
          ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e
          contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il
          contribuente contestualmente alla richiesta.
             Le  cause  di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
          non  operano nei confronti del contribuente che depositi in
          allegato  all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
          in  sede  contenziosa  le  notizie,  i doti, i documenti, i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non  aver  potuto adempiere alle richieste degli uffici per
          causa a lui non imputabile".
             L'articolo   33,   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
          in  materia  di  accertamento  delle  imposte sui redditi),
          reca:
             "33. Accessi, ispezioni e verifiche.
             Per  la  esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
             Gli  uffici  delle  imposte  hanno  facolta' di disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende  e  istituti di credito e l'amministrazione postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza,  allorche'  l'ufficio abbia fondati sospetti che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con la azienda o istituto di
          credito o l'Amministrazione postale.
             La  Guardia  di  finanza  coopera  con  gli uffici delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
             Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della
          guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere  ad indagini sistematiche tra la direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e comandi territoriali.
             Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi  della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
             Gli  accessi  presso  le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, dal comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e  da  ufficiali  della  guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie   alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita' di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare   per   ogni   accesso;   al   rilascio   e  alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali.".
             L'articolo   51,   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,  n.  633  (Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), reca:
             "51. Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto.
             Gli  Uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano
          le  dichiarazioni  presentate  e  i versamenti eseguiti dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono
          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti
          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
          operativa degli uffici stessi.
             Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

          1) procedere   all'esecuzione   di   accessi,  ispezioni  e
             verifiche ai sensi dell'art. 52;
          2) invitare  i  soggetti  che  esercitano  imprese,  arti o
             professioni,  indicandone  il  motivo,  a  comparire  di
             persona   o   a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire
             documenti  e  scritture,  ad  esclusione dei libri e dei
             registri in corso di scritturazione, o per fornire dati,
             notizie   e   chiarimenti   rilevanti   ai   fini  degli
             accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle
             operazioni  annotate  nei  conti, la cui copia sia stata
             acquisita  a  norma  del  numero  7) del presente comma,
             ovvero  rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma,
             o  dell'articolo  63,  primo  comma.  I  singoli dati ed
             elementi  risultanti  dai  conti sono posti a base delle
             rettifiche  e degli accertamenti previsti dagli articoli
             54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto
             conto  nelle  dichiarazioni  o che non si riferiscono ad
             operazioni  imponibili; sia le operazioni imponibili sia
             gli  acquisti  si considerano effettuati all'aliquota in
             prevalenza   rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe
             dovuto   essere  applicata.  Le  richieste  fatte  e  le
             risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del
             sesto comma dell'art. 52:
          3) inviare  ai  soggetti  che  esercitano  imprese,  arti e
             professioni,   con  invito  a  restituirli  compilati  e
             firmati,  questionari  relativi  a  dati  e  notizie  di
             carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento,
             anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
          4) invitare  qualsiasi  soggetto  ad esibire o trasmettere,
             anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi
             a  determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi
             ricevute  ed  a  fornire ogni informazione relativa alle
             operazioni stesse;
          5) richiedere  agli  organi  e  alle  Amministrazioni dello
             Stato,  agli  enti pubblici non economici, alle societa'
             ed  enti  di  assicurazione ed alle societa' ed enti che
             effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
             conto   di   terzi,   ovvero  attivita'  di  gestione  e
             intermediazione  finanziaria  anche in forma fiduciaria,
             la   comunicazione,   anche   in   deroga   a  contrarie
             disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di
             dati    e   notizie   relativi   a   soggetti   indicati
             singolarmente  o per categorie. Alle societa' ed enti di
             assicurazione,  per  quanto  riguarda i rapporti con gli
             assicurati  del ramo vita, possono essere richiesti dati
             e  notizie  attinenti  esclusivamente  alla  durata  del
             contratto  di  assicurazione, all'ammontare del premio e
             alla    individuazione    del    soggetto    tenuto    a
             corrisponderlo.  Le  informazioni sulla categoria devono
             essere    fornite,    a    seconda    della   richiesta,
             cumulativamente  o  specificamente per ogni soggetto che
             ne   fa   parte.  Questa  disposizione  non  si  applica
             all'istituto  centrale  di statistica e agli ispettorati
             del  lavoro  per  quanto  riguarda  le  rilevazioni loro
             commesse  dalla  legge,  e, salvo il disposto del n. 7),
             all'Amministrazione  postale, alle aziende e istituti di
             credito,  per  quanto  riguarda i rapporti con i clienti
             inerenti   o  connessi  all'attivita'  di  raccolta  del
             risparmio  e  all'esercizio  del  credito  effettuati ai
             sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
          6) richiedere  copie  o estratti degli atti e dei documenti
             depositati presso i notai, i procuratori del registro, i
             conservatori   dei  registri  immobiliari  e  gli  altri
             pubblici ufficiali;
          6-bis)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
             regionale  delle  entrate  ovvero,  per  la  Guardia  di
             finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti
             ad  accertamento,  ispezione  o verifica, il rilascio di
             una  dichiarazione contenente l'indicazione della natura
             del  numero  e degli estremi identificativi dei rapporti
             intrattenuti  con  aziende  o  istituti  di credito, con
             l'amministrazione  postale,  con  societa' fiduciarie ed
             ogni   altro   intermediario   finanziario  nazionale  o
             straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
             anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
             che   vengono  in  possesso  dei  dati  raccolti  devono
             assumere   direttamente   le   cautele  necessarie  alla
             riservatezza dei dati acquisiti;
          7) richiedere,    previa    autorizzazione   dell'ispettore
             compartimentale  delle  tasse ed imposte indirette sugli
             affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante
             di  zona,  alle aziende e istituti di credito per quanto
             riguarda  i rapporti con i clienti e all'Amministrazione
             postale  per  quanto attiene ai dati relativi ai servizi
             dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai
             buoni  postali  fruttiferi, copia dei conti intrattenuti
             con  il  contribuente  con  la specificazione di tutti i
             rapporti  inerenti  o  connessi a tali conti comprese le
             garanzie  prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di
             carattere  specifico  relativi agli stessi conti possono
             essere  richiesti  - negli stessi casi e con le medesime
             modalita'  -  con  l'invio  alle  aziende  e istituti di
             credito  e  all'Amministrazione  postale  di questionari
             redatti  su  modello  conforme  a  quello  approvato con
             decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
             Ministro   del   tesoro.   La   richiesta   deve  essere
             indirizzata  al  responsabile  della sede o dell'ufficio
             destinatario  che  ne  da' notizia immediata al soggetto
             interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
             titolare dell'ufficio procedente.

             Gli  inviti  e  le  richieste di cui al precedente comma
          devono  essere  fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore  a  quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
          n.  7),  non  inferiore  a sessanta giorni. Il termine puo'
          essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
          dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
          dal  competente  ispettore compartimentale. Si applicano le
          disposizioni  dell'articolo  52  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni.
             Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui  al secondo
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi  terzo  e quarto dell'articolo 32 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni".
             L'articolo   52,   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,  n.  633  (Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), reca:
             "52. Accessi, ispezioni e verifiche.
             Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto possono
          disporre   l'accesso   di   impiegati  dell'Amministrazione
          finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita'
          commerciali,   agricole,  artistiche  o  professionali  per
          procedere   ad   ispezioni   documentali,  verificazioni  e
          ricerche  e  ad  ogni  altra rilevazione ritenuta utile per
          l'accertamento    dell'imposta   e   per   la   repressione
          dell'evasione  e  delle altre violazioni. Gli impiegati che
          eseguono   l'accesso   devono  essere  muniti  di  apposita
          autorizzazione  che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo
          dell'ufficio  da  cui  dipendono.  Tuttavia per accedere in
          locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria
          anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In
          ogni  caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di
          arti  o  professioni dovra' essere eseguito in presenza del
          titolare dello studio o di un suo delegato.
             L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli  indicati nel
          precedente    cometa    puo'    essere   eseguito,   previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
             E'   in   ogni   caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
          di procedura penale.
             L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti i libri,
          registri,  documenti e scritture che si trovano nei locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
             I  libri,  registri,  scritture  e  documenti  di cui e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
             Di  ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguire, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte  ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto di averne copia.
             I  documenti  e  le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
             Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
             In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati  che procedono all'accesso nei locali di soggetti
          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei
          propri impianti e del proprio personale.
             Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o
          alcune  di  esse  si  trovano  presso  altri  soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
             Gli  uffici  della  imposta  sul  valore  aggiunto hanno
          facolta'  di  disporre l'accesso di propri impiegati muniti
          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni  e  gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
          allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
          previste  e  presso  le  aziende  e  istituti  di credito e
          l'Amministrazione    postale   allo   scopo   di   rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia  sia  stata  richiesta  a  norma  del numero 7) dello
          stesso  art.  51  e non trasmessa entro il termine previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente  la  completezza  o  la  esattezza  dei dati e
          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
          pongano   in   dubbio,  contenuti  nella  copia  dei  conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo  comma  dell'art. 33 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1913, n. 600, e successive
          modificazioni."
             L'ultimo   camma   dell'articolo  36,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), reca:
             "36. Trasmissione di atti e notizie.
             I  soggetti  pubblici  incaricati  istituzionalmente  di
          svolgere  attivita'  ispettive  o  di vigilanza nonche' gli
          organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa
          o  nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza
          di   fatti   che   possono   configurarsi  come  violazioni
          tributarie  devono  comunicarli  direttamente  ovvero,  ove
          previste,  secondo  le modalita' stabilite da leggi o norme
          regolamentari  per  l'inoltro  della  denuncia  penale,  al
          comando della Guardia di finanza competente in relazione al
          luogo  di  rilevazione  degli  stessi, fornendo l'eventuale
          documentazione atta a comprovarli".
             L'articolo  19,  comma  1,  lettera  d),  della legge 30
          dicembre  1991,  n.  413 (Disposizioni per ampliare le basi
          imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e potenziare
          l'attivita'    di   accertamento;   disposizioni   per   la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione
          agevolata   dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
          Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia
          per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
          fiscale e del conto fiscale), reca:
             "19.1.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, sono
          apportate  le seguenti modificazioni: d) all'articolo 36 e'
          aggiunto  infine  il  seguente  comma: "I soggetti pubblici
          incaricati    istituzionalmente   di   svolgere   attivita'
          ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali
          civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle
          loro  funzioni,  vengono  a conoscenza di fatti che possono
          configurarsi  come violazioni tributarie devono comunicarli
          direttamente  ovvero,  ove  previste,  secondo le modalita'
          stabilite  da  leggi  o  norme  regolamentari per l'inoltro
          della  denuncia penale, al comando della Guardia di finanza
          competente  in  relazione  al  luogo  di  rilevazione degli
          stessi,   fornendo   l'eventuale   documentazione   atta  a
          comprovarli".
             L'articolo  32,  della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
          generali  per  la  repressione delle violazioni delle leggi
          finanziarie), reca:
             "32.  Gli  ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria
          ordinaria,  i  quali  vengano a notizia di un reato pel cui
          accertamento  la  legge  designa  ufficiali ed agenti della
          polizia  tributaria,  debbono  avvertire senza indugio tali
          ufficiali  ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia
          mutato nello stato delle cose.
             Non  dimeno, qualora per circostanze di tempo e di luogo
          non sia possibile l'intervento immediato degli organi della
          polizia  tributaria  e vi sia fondata ragione di temere che
          le  tracce  del  reato  si  alterino  o  si disperdano, gli
          ufficiali  ed  agenti  della  polizia giudiziaria ordinaria
          sono  autorizzati  a  provvedere agli atti del loro ufficio
          fino  a  che  non  intervengano  gli  organi  della polizia
          tributaria.
             In  ogni  caso,  gli  ufficiali  ed agenti della polizia
          giudiziaria   ordinaria   concorrono,   quando   ne   siano
          richiesti,  con  gli  ufficiali  ed  agenti  della  polizia
          tributaria  nell'accertamento  dei  reati  preveduti  dalle
          leggi finanziarie".