Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali) 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita' indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta. 2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.