Art. 3
            (Collaborazione con organi ed enti nazionali)

   1.  Il  Corpo  della Guardia di finanza, in relazione alle proprie
competenze  in  materia  economica  e  finanziaria, collabora con gli
organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il
Comando generale, puo' essere fornita agli organi istituzionali, alle
Autorita'  indipendenti  e  agli  enti  di  pubblico interesse che ne
facciano richiesta.
   2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, i militari
del  Corpo agiscono con le facolta' e i poteri previsti dalle leggi e
regolamenti vigenti.