Art. 4 
(Attivita'  internazionale  a  tutela  del  bilancio  dello  Stato  e
                        dell'Unione europea) 
 
   1. Il Corpo della Guardia  di  finanza  promuove  e  attua,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni,
nonche' dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, per  quanto  concerne  il
coordinamento delle forze di  polizia  in  materia  di  ordine  e  di
sicurezza  pubblica,  forme  di  cooperazione  operativa,  a  livello
internazionale, con organismi collaterali esteri,  per  il  contrasto
delle violazioni in materia economica  e  finanziaria  a  tutela  del
bilancio dello Stato e dell'Unione europea. 
   2. Per le finalita' di cui al comma 1  e  per  lo  svolgimento  di
attivita'  di  supporto  e  consulenza   in   materia   economica   e
finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza puo' destinare,  fuori
dal  territorio  nazionale,  secondo  le  procedure  e  le  modalita'
previste  dall'articolo  168  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  proprio  personale,  che  operera'
presso le rappresentanze diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,  in
qualita' di esperti. 
   3. A tali fini  il  contingente  previsto  dall'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
aumentato di una quota di dodici unita', riservata agli  esperti  del
Corpo. 
   4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della
Guardia di finanza puo' destinare, con il  trattamento  di  cui  alla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio, proprio personale anche  presso  le  sedi  istituzionali
competenti nella materia di cui al comma 1, in ambito  internazionale
ed europeo. 
   5. All'onere derivante dall'applicazione  dei  commi  2  e  3  del
presente articolo si provvede con  le  risorse  finanziarie  previste
dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78. 
 
          Note all'articolo 4:

             L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          5  gennaio  1967,  n.  18 (Ordinamento dell'Amministrazione
          degli affari esteri), reca:
             "1.  Funzioni  dell'Amministrazione degli affari esteri.
          L'Amministrazione  degli  affari esteri attende ai rapporti
          dell'Italia  con  gli  altri  Stati  e  con  gli  Enti e le
          Organizzazioni  internazionali,  ai negoziati relativi alla
          stipulazione  di  trattati  e  convenzioni, alla tutela dei
          diritti  e  degli  interessi  pubblici  e  privati in campo
          internazionale,  allo  sviluppo  delle  attivita' nazionali
          all'estero.
             In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari
          esteri,   avuto   riguardo  alle  esigenze  della  politica
          internazionale,  provvede  altresi' al coordinamento, ferme
          le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          delle  singole  Amministrazioni,  di  attivita' delle altre
          Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili
          di avere riflessi internazionali".
             La legge 1oaprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
             L'articolo   168   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    5    gennaio   1967,   n.   18   (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri), reca:
             "168.  Esperti.  L'Amministrazione  degli  affari esteri
          puo'    utilizzare    negli   uffici   centrali   o   nelle
          rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
          l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire  con  funzionari  diplomatici,  esperti tratti da
          personale  dello  Stato  o  di Enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
             Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
          o  linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
          uffici  all'estero  ad  esperti  tratti dal personale dello
          Stato  e  da  Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari
          esteri  puo'  utilizzare  in  via  eccezionale e fino ad un
          massimo  di  dieci  unita'  persone  estranee alla pubblica
          Amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie  connesse  con  le funzioni del posto che esse sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
          i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
          costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
          sede   cui   sono   destinare.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
          solenne ai sensi dell'art, 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.  L'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne'
          da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
          alcun genere.
             L'esperto   inviato   in   servizio  presso  un  ufficio
          all'estero,  a  norma dei precedenti commi, occupa un posto
          espressamente    istituito,   sentito   il   consiglio   di
          amministrazione,  ai  sensi dell'articolo 32, nell'organico
          dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
          trattamento  economico,  a  quello di primo segretario o di
          consigliere  o  di primo consigliere, nel limite massima di
          otto  posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
          in  loco  la  qualifica  di  addetto  per il settore di sua
          competenza.  Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e  170  in  quanto  applicabili,  dell'articolo  148  e  le
          disposizioni della parte terza per essi previste.
             Resta   fermo   il  posto  corrispondente  ai  fini  del
          trattamento   economico  a  quello  di  primo  consigliere,
          attualmente  ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino al
          termine  definitivo  del loro incarico, nonche' il posto di
          pari  livello  gia'  istituito per gli esperti regionali di
          cui  all'articolo  58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
          successive modificazioni.
             Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
          con  decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
          Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il  Ministro  per  il  tesoro  e, per il personale di altre
          Amministrazioni  o  di Enti pubblici, anche con il Ministro
          competente  o  vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
          stessa  persona  possono  essere  conferiti  piu' incarichi
          purche',  nel  complesso,  non  superino gli otto anni. Gli
          incarichi  sono  revocabili in qualsiasi momento a giudizio
          del Ministro per gli affari esteri.
             Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati   fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti.
             Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
          occupare  un posto di organico in rappresentanze permanenti
          presso  Organismi  internazionali,  non possono superare il
          numero  di  venticinque.  Il Ministro per gli affari esteri
          puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale  metta  a  disposizione  dell'Amministrazione degli
          affari   esteri  fino  a  dieci  funzionari  direttivi  del
          Ministero  stesso  di  grado  non  inferiore a direttore di
          sezione  o  equiparato,  in  posizione  di  fuori ruolo per
          essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
             Gli  esperti  che  l'Amministrazione degli affari esteri
          puo'  utilizzare  a norma del presente articolo non possono
          complessivamente superare il numero di ottanta.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          al  personale  comandato  o collocato fuori ruolo presso il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni  ne'  a  quello inviato all'estero in missione
          temporanea."
             L'articolo   l68   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    5    gennaio   1967,   n.   18   (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri), reca:
             "168.  Esperti.  L'Amministrazione  degli  affari esteri
          puo'    utilizzare    negli   uffici   centrali   o   nelle
          rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
          l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire  con  funzionari  diplomatici  esperti  tratti da
          personale  dello  Stato  o  di Enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
             Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
          o  linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
          uffici  all'estero  ad  esperti  tratti dal personale dello
          Stato  e  da  Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari
          esteri  puo'  utilizzare  in  via  eccezionale e fino ad un
          massimo  di  dieci  unita'  persone  estranee alla pubblica
          Amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie  connesse  con  le funzioni del posto che esse sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
          i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
          costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
          sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, n.
          3,  l'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne'
          da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
          alcun genere.
             L'esperto   inviato   in   servizio  presso  un  ufficio
          all'estero,  a  norma dei precedenti commi, occupa un posto
          espressamente    istituito,   sentito   il   consiglio   di
          amministrazione,  ai  sensi dell'articolo 32, nell'organico
          dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
          trattamento  economico,  a  quello di primo segretario o di
          consigliere  o  di primo consigliere, nel limite massimo di
          otto  posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
          in  loco  la  qualifica  di  addetto  per il settore di sua
          competenza.  Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e  170  in  quanto  applicabili,  dell'articolo  148  e  le
          disposizioni della parte terza per essi previste.
             Resta   fermo   il  posto  corrispondente  ai  fini  del
          trattamento   economico  a  quello  di  primo  consigliere,
          attualmente  ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino al
          termine  definitivo  del loro incarico, nonche' il posto di
          pari  livello  gia'  istituito per gli esperti regionali di
          cui  all'articolo  58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
          successive modificazioni.
             Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
          con  decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
          Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il  Ministro  per  il  tesoro  e, per il personale di altre
          Amministrazioni  o  di Enti pubblici, anche con il Ministro
          competente  o  vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
          stessa  persona  possono  essere  conferiti  piu' incarichi
          purche',  nel  complesso,  non  superino gli otto anni. Gli
          incarichi  sono  revocabili in qualsiasi momento a giudizio
          del Ministro per gli affari esteri.
             Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati   fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti.
             Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
          occupare  un posto di organico in rappresentanze permanenti
          presso  Organismi  internazionali,  non possono superare il
          numero  di  venticinque.  Il Ministro per gli affari esteri
          puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale  metta  a  disposizione  dell'Amministrazione degli
          affari   esteri  fino  a  dieci  funzionari  direttivi  del
          Ministero  stesso  di  grado  non  inferiore a direttore di
          sezione  o  equiparato,  in  posizione  di  fuori ruolo per
          essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
             Gli  esperti  che  l'Amministrazione degli affari esteri
          puo'  utilizzare  a norma del presente articolo non possono
          complessivamente superare il numero di ottanta.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          al  personale  comandato  o collocato fuori ruolo presso il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni  ne'  a  quello inviato all'estero in missione
          temporanea".
             La  legge  8  luglio  1961,  n.  642, reca: "Trattamento
          economico  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  destinato  isolatamente all'estero presso
          Delegazioni  o  Rappresentanze militari ovvero presso enti,
          comandi od organismi internazionali".
             L'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento delle Forze di polizia), reca:
             "8.   Copertura   finanziaria.  1.  All'onere  derivante
          dall'attuazione  della  presente  legge,  valutato  in lire
          3.100  milioni  annue  relativamente alle previsioni di cui
          all'articolo  1,  in  lire  700 milioni annue relativamente
          alle  previsioni  di  cui  all'articolo  3,  in  lire 3.100
          milioni   annue   relativamente   alle  previsioni  di  cui
          all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente
          alle  previsioni  di cui all'articolo 5, quantificato nella
          misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal
          2001,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2000-2002,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 2000, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero delle finanze.
             2.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".