Art. 5 (Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria) 1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attivita' volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.