Art. 5
            (Partecipazione ad operazioni internazionali
                 in materia economica e finanziaria)

   1.  Il  Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle
proprie  competenze,  ad  assicurare  il  contributo  nazionale  alle
attivita'  promosse  dalla  comunita'  internazionale  o derivanti da
accordi internazionali, con particolare riguardo alle attivita' volte
alla  ricostituzione  e  al ripristino dell'operativita' dei corpi di
polizia  e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto
delle violazioni in materia economica e finanziaria.