Art. 3.
                           (Procedimento)

  1.  La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di
appello  del  distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell'articolo  11  del  codice  di  procedura  penale a giudicare nei
procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o
estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento
nel cui ambito la violazione si assume verificata.
  2.  La  domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della  corte  di  appello,  sottoscritto  da  un  difensore munito di
procura  speciale  e  contenente gli elementi di cui all'articolo 125
del codice di procedura civile.
  3.  Il  ricorso  e'  proposto  nei  confronti  del  Ministro  della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del
Ministro  della  difesa  quando si tratta di procedimenti del giudice
militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti
del  giudice  tributario.  Negli altri casi e' proposto nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri.
  4.  La  corte  di  appello  provvede  ai sensi degli articoli 737 e
seguenti  del  codice  di procedura civile. Il ricorso, unitamente al
decreto  di  fissazione  della  camera di consiglio, e' notificato, a
cura    del   ricorrente,   all'amministrazione   convenuta,   presso
l'Avvocatura  dello  Stato.  Tra la data della notificazione e quella
della  camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore
a quindici giorni.
  5.  Le  parti  hanno  facolta'  di richiedere che la corte disponga
l'acquisizione  in  tutto  o  in parte degli atti e dei documenti del
procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo  2  ed  hanno  diritto, unitamente ai loro difensori, di
essere  sentite  in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il
deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni
prima  della  data  in  cui e' fissata la camera di consiglio, ovvero
sino  al  termine che e' a tale scopo assegnato dalla corte a seguito
di relativa istanza delle parti.
  6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto  impugnabile  per  cassazione.  Il  decreto e' immediatamente
esecutivo.
  7.  L'erogazione  degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei
limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  codice di
          procedura penale:
              "Art.  11  (Competenza per i procedimenti riguardanti i
          magistrati).  -  1.  I  procedimenti  in  cui un magistrato
          assume  la  qualita'  di persona sottoposta ad indagini, di
          imputato  ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato,
          che  secondo  le  norme di questo capo sarebbero attribuiti
          alla  competenza  di  un  ufficio  giudiziario compreso nel
          distretto  di corte d'appello in cui il magistrato esercita
          le  proprie  funzioni o le esercitava al momento del fatto,
          sono  di  competenza del giudice, ugualmente competente per
          materia,  che  ha sede nel capoluogo del distretto di corte
          di appello determinato dalla legge.
              2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il
          magistrato  stesso  e'  venuto  ad  esercitare  le  proprie
          funzioni  in  un  momento successivo a quello del fatto, e'
          competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso
          distretto  di  corte  d'appello  determinato  ai  sensi del
          medesimo comma 1 .
              3.   I   procedimenti  connessi  a  quelli  in  cui  un
          magistrato  assume  la  qualita'  di  persona sottoposta ad
          indagini,   di   imputato   ovvero   di  persona  offesa  o
          danneggiata  dal  reato  sono  di  competenza  del medesimo
          giudice individuato a norma del comma 1".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 125 e 737 del
          codice di procedura civile:
              "Art.  125  (Contenuto  e  sottoscrizione degli atti di
          parte).  -  Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti, la
          citazione,  il  ricorso,  la comparsa, il controricorso, il
          precetto  debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
          l'oggetto,  le  ragioni  della  domanda  e le conclusioni o
          l'istanza,  e,  tanto  nell'originale quanto nelle copie da
          notificare,  debbono  essere  sottoscritti  dalla parte, se
          essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
              La   procura   al  difensore  dell'attore  puo'  essere
          rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
          purche'   anteriormente   alla   costituzione  della  parte
          rappresentata.
              La  disposizione  del  comma  precedente non si applica
          quando  la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
          dal difensore munito di mandato speciale.".
              "Art.  737 (Forma della domanda e del provvedimento). -
          I  provvedimenti,  che debbono essere pronunciati in camera
          di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente
          e  hanno  forma  di  decreto  motivato,  salvo che la legge
          disponga altrimenti.".