Art. 4. 
              (Termine e condizioni di proponibilita') 
1. La domanda di riparazione puo' essere proposta durante la pendenza
del procedimento nel cui ambito la violazione si  assume  verificata,
ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal  momento  in  cui  la
decisione,  che  conclude  il  medesimo  procedimento,  e'   divenuta
definitiva.