Art. 5. 
                           (Comunicazioni) 
1. Il decreto di accoglimento della  domanda  e'  comunicato  a  cura
della cancelleria, oltre che  alle  parti,  al  procuratore  generale
della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del  procedimento
di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare  dei
dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.