Art. 6.
                         (Norma transitoria)
1.  Nel  termine  di  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   coloro   i  quali  abbiano  gia'  tempestivamente
presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il
profilo   del   mancato  rispetto  del  termine  ragionevole  di  cui
all'articolo  6,  paragrafo  1, della Convenzione per la salvaguardia
dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali, ratificata ai
sensi  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848, possono presentare la
domanda  di  cui  all'articolo 3 della presente legge qualora non sia
intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta
Corte  europea.  In  tal  caso,  il ricorso alla corte d'appello deve
contenere  l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla
predetta Corte europea.
2.  La  cancelleria  del  giudice  adito  informa  senza  ritardo  il
Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi
dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  testo  dell'art.  6 della convenzione per la
          salvaguardia   dei   diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
          fondamentali,  4  agosto  1955,  n.  848,  vedi  nelle note
          all'art. 2.