Art. 2 (Disposizioni generali) 1. L'assegno di maternita' di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e' concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'assegno e' concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi: a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e puo' far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3; b) quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attivita' lavorativa, e la data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi; c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, puo' far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3. c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, puo' far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3. 2. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. L'assegno e' concesso per uno dei seguenti eventi: a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno e' formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresi' essere in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo; b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento al sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b, della stessa legge. Il beneficio puo' essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di eta', ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore eta', ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lett. a), della citata legge n. 194 del 1983. 4. Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di maternita' sono equiparati i trattamenti economici di maternita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da danni di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'. 5. Nel casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorita' competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo e' equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo. 6. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e puo' essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternita' erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo e' concesso limitatamente alla quota differenziale.
Note all'art. 2, comma 1: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O.), e' il seguente: "Art. 9 (Carta di soggiorno). - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato. 2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. 3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto dei rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo': a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.". Note all'art. 2, comma 3, lettera a): - Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1. Note all'art. 2, comma 3, lettera b): - Il testo dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.), e' il seguente: "Art. 44. - I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, e' consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'eta' di coloro che intende adottare.". - Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" (in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343), e' il seguente: "Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.". - Il testo dell'art. 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983, e' il seguente: "Art. 39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici: a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, primo comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di eta';". Nota all'art. 2, comma 4: - L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, recante "Tutela delle lavoratrici madri" (in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1972, n. 14), recita testualmente: "Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.". Nota all'art. 2, comma 6: - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 3, comma 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 recante "Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1972, n. 94.