Art. 2 
                       (Disposizioni generali) 

 
   1. L'assegno di maternita' di cui all'articolo 49, comma 8,  della
legge n. 488 del 1999 e' concesso alle donne,  cittadine  italiane  o
comunitarie  o  in  possesso  di  carta   di   soggiorno   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
successive  modificazioni.  L'assegno  e'  concesso  alle  condizioni
previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999
e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi: 

 
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi
   forma di tutela previdenziale della maternita' e puo'  far  valere
   almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va  dai  diciotto
   ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3; 
b) quando il periodo intercorrente tra  la  data  della  perdita  del
   diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4,  derivanti
   dallo svolgimento per almeno tre mesi di attivita'  lavorativa,  e
   la data di uno degli  eventi  di  cui  al  comma  3  del  presente
   articolo non sia superiore a quello del godimento  delle  suddette
   prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi; 

 
c) quando la  donna,  in  caso  di  recesso,  anche  volontario,  dal
rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, puo' far  valere
tre mesi di contribuzione nel periodo che va  dai  diciotto  ai  nove
mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3. 
c) quando  la  donna,  in  caso  di  recesso,  anche  volontario, dal
   rapporto  di  lavoro  durante  il  periodo di gravidanza, puo' far
   valere  tre  mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto
   ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.

 
   2. La richiedente, al  momento  della  nascita  del  figlio  o  al
momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un  minore
ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza  affidamento,
deve essere residente nel territorio dello Stato e deve  trovarsi  in
possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 
   3. L'assegno e' concesso per uno dei seguenti eventi: 

 
a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio  2000,  che
   sia regolarmente soggiornante e  residente  nel  territorio  dello
   Stato; quando la richiesta di assegno e' formulata da soggetto  in
   possesso della carta  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  9  del
   decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non  sia  nato
   in Italia  o  non  risulti  cittadino  di  uno  Stato  dell'Unione
   europea, deve altresi' essere in possesso della carta di soggiorno
   ai sensi dell'articolo medesimo; 
b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non  anteriore  al  2
   luglio 2000, nella famiglia  anagrafica  del  richiedente  che  lo
   riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza  affidamento
   al  sensi  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive
   modificazioni; con esclusione del caso  di  cui  all'articolo  44,
   primo comma, lettera b, della  stessa  legge.  Il  beneficio  puo'
   essere  concesso  se  il  minore  non  ha  superato   al   momento
   dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza  affidamento  i
   sei anni di eta', ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9
   dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e  le  adozioni
   internazionali,  la  maggiore   eta',   ai   sensi   dell'articolo
   39-quater, primo comma, lett. a), della citata legge  n.  194  del
   1983. 

 
   4.  Ai  fini  della  concessione  dell'assegno,   ai   trattamenti
previdenziali di maternita' sono equiparati i  trattamenti  economici
di maternita' di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  della  legge  30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' gli altri
trattamenti economici di maternita' corrisposti da  danni  di  lavoro
non tenuti al versamento dei contributi di maternita'. 
   5.  Nel  casi  eccezionali  in  cui  il  minore   in   affidamento
preadottivo non  possa  essere  iscritto  nella  famiglia  anagrafica
dell'affidatario a causa di particolari misure  di  tutela  stabilite
nei suoi confronti dall'autorita' competente, all'ingresso del minore
nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in  affidamento
preadottivo e' equiparato l'inizio della coabitazione del minore  con
il soggetto affidatario; in detti casi, le date di  cui  al  presente
Titolo, relative all'ingresso del minore nella  famiglia  anagrafica,
devono intendersi riferite al momento di inizio  della  coabitazione,
quale risulta dagli  atti  relativi  alla  procedura  di  affidamento
preadottivo. 
   6.  L'assegno  non  costituisce  reddito   ai   fini   fiscali   e
previdenziali e puo' essere  cumulato  con  analoghe  provvidenze  in
favore della maternita' erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad
eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora  l'assegno  di  cui
all'articolo 66 della legge n. 448 del  1998  sia  stato  concesso  o
erogato,  l'assegno  di  cui  al  presente   articolo   e'   concesso
limitatamente alla quota differenziale. 
 
          Note all'art. 2, comma 1:
              - Per  il  testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
          del 1999, si veda nelle note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  9,  del  decreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni
          concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla
          condizione   dello   straniero"   (in   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1998, n. 191, S.O.), e' il seguente:
              "Art.  9  (Carta  di  soggiorno).  -  1.  Lo  straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio  dello Stato da
          almeno  cinque  anni,  titolare di un permesso di soggiorno
          per  un  motivo  che  consente  un  numero indeterminato di
          rinnovi,  il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
          per   il   sostentamento  proprio  e  dei  familiari,  puo'
          richiedere   al   questore   il  rilascio  della  carta  di
          soggiorno,  per  se',  per  il coniuge e per i figli minori
          conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
              2.  La  carta  di soggiorno puo' essere richiesta anche
          dallo   straniero   coniuge  o  figlio  minore  o  genitore
          conviventi  di  un cittadino italiano o di cittadino di uno
          Stato dell'Unione europea residente in Italia.
              3.  La  carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
          confronti   dello  straniero  non  sia  stato  disposto  il
          giudizio  per  taluno  dei  delitti  di  cui  all'art.  380
          nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381
          del  codice  di procedura penale, o pronunciata sentenza di
          condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
          riabilitazione.  Successivamente al rilascio della carta di
          soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa
          sentenza  di  condanna,  anche non definitiva, per reati di
          cui  al  presente  comma. Qualora non debba essere disposta
          l'espulsione  e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,
          e'  rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto dei
          rilascio  della carta di soggiorno e contro la revoca della
          stessa  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente.
              4.   Oltre   a   quanto   previsto   per  lo  straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato, il
          titolare della carta di soggiorno puo':
                a) fare   ingresso  nel  territorio  dello  Stato  in
          esenzione di visto;
                b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lecita,  salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
          straniero o comunque riserva al cittadino;
                c) accedere  ai  servizi  ed alle prestazioni erogate
          dalla  pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
          disposto;
                d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
          anche  l'elettorato  quando  previsto dall'ordinamento e in
          armonia  con le previsioni del capitolo C della Convenzione
          sulla  partecipazione  degli stranieri alla vita pubblica a
          livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
              5.  Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
          l'espulsione  amministrativa  puo' essere disposta solo per
          gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o sicurezza nazionale,
          ovvero  quando  lo stesso appartiene ad una delle categorie
          indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come  sostituito  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
          327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
          come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982,
          n.  646,  sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
          una  delle  misure  di cui all'art. 14 della legge 19 marzo
          1990, n. 55.".
          Note all'art. 2, comma 3, lettera a):
              - Per  il  testo dell'art. 9 del decreto legislativo n.
          286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.
          Note all'art. 2, comma 3, lettera b):
              - Il  testo  dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n.
          184,   e   successive  modificazioni,  recante  "Disciplina
          dell'adozione  e  dell'affidamento dei minori" (in Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O.), e' il seguente:
              "Art.  44.  -  I  minori  possono essere adottati anche
          quando  non  ricorrono  le condizioni di cui al primo comma
          dell'art. 7:
                a) da  persone  unite al minore, orfano di padre e di
          madre,  da  vincolo  di  parentela fino al sesto grado o da
          rapporto  stabile  e duraturo preesistente alla perdita dei
          genitori;
                b) dal  coniuge  nel caso in cui il minore sia figlio
          anche adottivo dell'altro coniuge;
                c) quando  vi  sia  la  constatata  impossibilita' di
          affidamento preadottivo.
              L'adozione,  nei casi indicati nel precedente comma, e'
          consentita  anche  in presenza di figli legittimi. Nei casi
          di cui alle lettere a) e c) l'adozione e' consentita, oltre
          che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato.
              Se  l'adottante e' persona coniugata e non separata, il
          minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
              In  tutti  i  casi  l'adottante deve superare di almeno
          diciotto anni l'eta' di coloro che intende adottare.".
              - Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 9 dicembre
          1977,  n.  903 recante "Parita' di trattamento tra uomini e
          donne  in  materia  di  lavoro"  (in  Gazzetta Ufficiale 17
          dicembre 1977, n. 343), e' il seguente:
              "Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini,
          o  che  li  abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai
          sensi   dell'art.   314/20   del   codice  civile,  possono
          avvalersi,  sempreche'  in  ogni  caso il bambino non abbia
          superato  al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei
          anni  di  eta',  dell'astensione obbligatoria dal lavoro di
          cui  all'art.  4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971,
          n.  1204,  e  del trattamento economico relativo, durante i
          primi   tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso  del
          bambino nella famiglia adottiva o affidataria.".
              - Il  testo  dell'art.  39-quater, primo comma, lettera
          a), della citata legge n. 184 del 1983, e' il seguente:
              "Art. 39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in
          altre  disposizioni  di legge, i genitori adottivi e coloro
          che  hanno  un  minore  in  affidamento  preadottivo  hanno
          diritto a fruire dei seguenti benefici:
                a) l'astensione  dal lavoro, quale regolata dall'art.
          6,  primo  comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche
          se il minore adottato ha superato i sei anni di eta';".
          Nota all'art. 2, comma 4:
              - L'art.  13,  secondo  comma,  della legge 30 dicembre
          1971,  n. 1204, e successive modificazioni, recante "Tutela
          delle  lavoratrici madri" (in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
          1972, n. 14), recita testualmente:
              "Alle  dipendenti  dalle  amministrazioni  dello Stato,
          anche   ad   ordinamento  autonomo,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica
          il  trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti
          salve  le  disposizioni  di maggior favore risultanti dalla
          presente legge.".
          Nota all'art. 2, comma 6:
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 3, comma 1:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          31 dicembre  1971, n. 1403 recante "Disciplina dell'obbligo
          delle  assicurazioni  sociali  nei confronti dei lavoratori
          addetti  ai  servizi  domestici  e  familiari,  nonche' dei
          lavoratori  addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei
          locali"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
          1972, n. 94.