Art. 3 (Periodo di contribuzione) 1. I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad attivita' lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternita' ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attivita' lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attivita' lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. 2. Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternita', la tutela previdenziale della maternita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilita' di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171. 3. Ai periodi di attivita' lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi di attivita' lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonche' i periodi di attivita' lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternita'.
Note all'art. 3, comma 2: - Il testo dell'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (in Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O), e' il seguente: "Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.". - Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 maggio 1998 recante "Estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare" (in Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n. 171), e' il seguente: "Art. 1 (Destinatari dell'assegno in caso di parto). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle iscritte alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto, in caso di parto, un assegno, una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal beneficio sono escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate. 2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto a condizione che, nei confronti delle lavoratrici interessate, risultino attribuite tre mensilita' della contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.".