Art. 3
                     (Periodo di contribuzione)

   1.  I  tre  mesi  di  cui  all'articolo  2, comma 1, devono essere
relativi  ad  attivita'  lavorativa per la quale sia stata versata o,
per  i  lavoratori  subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di
maternita'  ai  sensi  delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a
giornata  si  calcolano 90 giorni di attivita' lavorativa retribuita;
per  quelli  retribuiti  a  settimana,  si  calcolano 13 settimane di
attivita'  lavorativa  retribuita;  per  quelli retribuiti ad ore, si
applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
   2. Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8  agosto  1995,  n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni,
tenute  al  versamento  del  contributo  per la maternita', la tutela
previdenziale  della  maternita'  di  cui  all'articolo  2,  comma 1,
lettera  a),  del  presente  regolamento,  si  considera  in corso di
godimento  qualora all'interessata risultino attribuite le mensilita'
di  contribuzione  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  27 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171.
   3.  Ai  periodi  di  attivita'  lavorativa  di cui al comma 1 sono
equiparati  i  periodi di attivita' lavorativa subordinata retribuita
dalle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  i  periodi  di attivita'
lavorativa  subordinata  retribuita  da  altri  datori  di lavoro non
tenuti al versamento di contributi di maternita'.
 
          Note all'art. 3, comma 2:
              - Il  testo  dell'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto
          1995,  n. 335, e successive modificazioni, recante "Riforma
          del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (in
          Gazzetta  Ufficiale  16  agosto 1995,  n.  190, S.O), e' il
          seguente:
              "Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
              26.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
              - Il  testo  dell'art.  1  del decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  del  27 maggio  1998
          recante   "Estensione   della  tutela  della  maternita'  e
          dell'assegno  al  nucleo  familiare" (in Gazzetta Ufficiale
          24 luglio 1998, n. 171), e' il seguente:
              "Art.  1 (Destinatari dell'assegno in caso di parto). -
          1.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1998,  alle iscritte alla
          gestione   separata   presso   l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale di cui all'art. 2, comma 26 della legge
          8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto, in caso di parto, un
          assegno,  una  volta  tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2
          del   presente  decreto.  Dal  beneficio  sono  escluse  le
          lavoratrici  iscritte  ad  altre  forme  obbligatorie  e le
          pensionate.
              2.  L'assegno  di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto a
          condizione    che,    nei   confronti   delle   lavoratrici
          interessate,  risultino  attribuite  tre  mensilita'  della
          contribuzione  dello  0,5  per  cento,  di cui all'art. 59,
          comma  16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici
          mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.".