Art. 4 
(Individuazioni delle prestazioni di cui  all'articolo  2,  comma  1,
                             lettera b) 

 
   1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono
le seguenti: 

 
a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilita'; 
b) indennita' di mobilita'; 
c) indennita'  di  disoccupazione,  compresa  quella  con   requisiti
   ridotti; 
d) indennita' di cassa integrazione ordinaria e straordinaria; 
e) indennita' per malattia a maternita'. 

 
   2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile  la  data
della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al  1
gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto
alla  prestazione  stessa  o,  qualora   detto   criterio   non   sia
utilizzabile, a quello per il quale e' dovuta la prestazione.