Art. 4 (Individuazioni delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) 1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti: a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilita'; b) indennita' di mobilita'; c) indennita' di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti; d) indennita' di cassa integrazione ordinaria e straordinaria; e) indennita' per malattia a maternita'. 2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale e' dovuta la prestazione.