Art. 5
     (Concessione dell'assegno di maternita' ad altri soggetti)

   1.  In  luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono
beneficiare  dell'assegno,  i  seguenti  soggetti  che  si trovino in
possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma
1, lettere a) e b):

a) il  padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,
   cittadino  italiano  o  comunitario  o  in  possesso  di  carta di
   soggiorno  ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286
   del  1998,  in caso di abbandono del figlio da parte della madre o
   di  affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la
   madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio
   dello  Stato  al  momento  del  parto,  e  che il figlio sia stato
   riconosciuto  dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di
   lui  e  sia  soggetto  alla  sua  potesta'  e  comunque non sia in
   affidamento  presso  terzi;  alle  suddette  condizioni  l'assegno
   spetta in via esclusiva al padre;
b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore
   nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o
   comunitario   o  in  possesso  di  carta  di  soggiorno  ai  sensi
   dell'articolo  9  del  decreto legislativo n. 286 del 1998, quando
   sopraggiunga  separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma,
   della legge n. 184 del 1983; l'assegno e' concesso all'affidatario
   preadottivo  a  condizione  che  non  sia gia' stato concesso alla
   moglie  affidataria  preadottiva  e  che  il  richiedente abbia il
   minore  in  affidamento  presso la propria famiglia anagrafica; la
   presente    disposizione    si   applica   anche   nei   confronti
   dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
c) l'adottante   non   coniugato,  residente,  cittadino  italiano  o
   comunitario   o  in  possesso  di  carta  di  soggiorno  ai  sensi
   dell'articolo  9  del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso
   di   adozione   pronunciata  solo  nei  suoi  confronti  ai  sensi
   dell'articolo  44,  terzo  comma,  della  legge n. 184 del 1983, a
   condizione  che  il  minore si trovi presso la famiglia anagrafica
   dell'adottante,  sia  soggetto alla potesta' di lui e comunque non
   sia in affidamento presso terzi.

   2. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha
ricevuto  il  minore  in  affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento,  e  qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai
suddetti  soggetti,  l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla
donna aventi diritto puo' essere concesso, a domanda, rispettivamente
al  padre  che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a
condizione  che  questi  soggetti  siano  regolarmente soggiornanti e
residenti  nel  territorio  dello Stato, il minore si trovi presso la
loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potesta' e comunque
non  sia  in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti
possono,  se  in  possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti
per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo
2,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  presentare  autonoma domanda, che
sostituisce   ad  ogni  effetto  quella  della  persona  deceduta,  e
conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente
comma,  competente  alla  concessione  dell'assegno e' sempre la sede
dell'INPS del territorio di ultima residenza della persona deceduta.
   3.  In  caso  di  neonato  non riconoscibile o non riconosciuto da
alcuno  dei  genitori,  dell'assegno  puo'  beneficiare  il  soggetto
residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998, a condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi
in  possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)
e  b),  del  presente  regolamento,  il minore medesimo gli sia stato
affidato  con  provvedimento  del  giudice  e si trovi nella famiglia
anagrafica dell'affidatario.
 
          Nota all'art. 5, comma 1, lettera a):
              -   Per   il  testo  dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo  n.  286/1998,  si  veda nelle note all'art. 2,
          comma 1.
          Nota all'art. 5, comma 1, lettera b):
              - L'art.  25,  quinto  comma, della citata legge n. 184
          del 1983, recita testualmente:
              "Se  nel  corso dell'affidamento preadottivo interviene
          separazione  tra  i  coniugi  affidatari,  l'adozione  puo'
          essere  disposta  nei  confronti di uno solo o di entrambi,
          nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
          coniugi ne facciano richiesta.".
          Nota all'art. 5, comma 1, lettera c):
              - Per  il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata
          legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma
          3, lettera b).
          Nota all'art. 5, comma 3.
              - Per   il   testo   dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2,
          comma 1.
          Nota all'art. 6, comma 1:
              - Per  il  testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
          del 1999, si veda nelle note alle premesse.