Art. 5 (Concessione dell'assegno di maternita' ad altri soggetti) 1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere a) e b): a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potesta' e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre; b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno e' concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia gia' stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento; c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potesta' di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi. 2. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto puo' essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potesta' e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno e' sempre la sede dell'INPS del territorio di ultima residenza della persona deceduta. 3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno puo' beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.
Nota all'art. 5, comma 1, lettera a): - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286/1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 5, comma 1, lettera b): - L'art. 25, quinto comma, della citata legge n. 184 del 1983, recita testualmente: "Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.". Nota all'art. 5, comma 1, lettera c): - Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera b). Nota all'art. 5, comma 3. - Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 6, comma 1: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse.