Art. 6
                        (Misura dell'assegno)

   1.  L'importo  dell'assegno  e' determinato ai sensi dell'articolo
49,  commi  8  e  11,  della  legge  n.  488  del  1999, nella misura
corrispondente  a  quella spettante alla data del parto o, in caso di
affidamento    preadottivo   o   di   adozione   senza   affidamento,
dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.
   2. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi
di  cui  all'articolo  5  del  presente  regolamento,  si sottrae dal
beneficio,  moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella
famiglia  anagrafica  a  seguito  di  affidamento  preadottivo  e  di
adozione  senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico
di  maternita'  spettanti  o  percepiti  dal richiedente per l'intero
periodo di astensione obbligatoria.
   3.  Quando  l'assegno  e' richiesto in occasione della nascita del
figlio,  per  il  calcolo della quota differenziale si ha riguardo al
trattamento  previdenziale  o  economico  di  maternita'  spettanti o
percepito  dalla  madre  anche nel periodo di astensione obbligatoria
antecedente alla nascita.
   4.  Quando  l'assegno  e' richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal
coniuge  in  occasione  dell'affidamento  preadottivo o dell'adozione
senza  affidamento,  per  il  calcolo della quota differenziale si ha
riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternita'
spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva;
detto   criterio   si   applica,   altresi',  alle  adozioni  di  cui
all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate
nei confronti di piu' adottanti.
   5.  Dalla  quota  spettante  ai  sensi  del  presente  articolo e'
detratta  la  misura  dell'assegno  eventualmente  concesso  ai sensi
dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.
 
          Nota all'art. 6, comma 4:
              - Per  il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata
          legge n. 184 del 1983, si veda nella nota all'art. 5, comma
          1, lettera c).
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.