Art. 7
               Domanda per la concessione dell'assegno

  1.  La  domanda  per l'assegno e' presentata in carta semplice, nel
termine  perentorio  di  sei  mesi dalla data di nascita del figlio o
dalla  data  di  ingresso  del minore nella famiglia anagrafica della
donna  che  lo  riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento,  alla  sede  dell'INPS  competente  per il territorio di
residenza,  dalla  madre  legittima  o dalla madre naturale che abbia
riconosciuto  il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
  2.  Nei  casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e
commi  2 e 3, la domanda e' presentata alla sede dell'INPS competente
per  il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del
medesimo  comma  2, della persona deceduta, nel termine perentorio di
sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o
alla  donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in
adozione  senza  affidamento; la domanda puo' essere presentata anche
durante  il  termine  concesso alla madre o alla donna qualora ne sia
documentato  il  decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre
in via esclusiva.
  3.  Nel  caso  previsto  dall'articolo  5,  comma 1, lettera c), la
domanda  e'  presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data
di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.
  4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente e'
tenuto  a  dichiarare,  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive  modificazioni,  nonche'  del decreto del Presidente della
Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403,  salvo  che non sia tenuto a
comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:
    a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;
    b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e
6  del  presente  regolamento,  di  altri trattamenti previdenziali o
economici  di  maternita' per la nascita, l'affidamento preadottivo o
l'adozione;
    c)  l'eventuale  presentazione,  per lo stesso evento, di domanda
per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.
  5.  In  caso  di  incapacita'  di  agire,  la domanda e la relativa
documentazione    sono    presentate    dal   legale   rappresentante
dell'incapace, in nome e per conto di lui.
 
          Note all'art. 7, comma 4:
              - La   legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e  successive
          modificazioni,   abrogata   dal   T.U.  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa,    recava   "Norme   sulla   documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,  n.  403  recante  "Regolamento  di  attuazione degli
          articoli  1,  2  e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
          materia    di    semplificazione    delle    certificazioni
          amministrative"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 novembre 1998, n. 275.
          Nota all'art. 7, comma 4, lettera c):
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.