Art. 7 Domanda per la concessione dell'assegno 1. La domanda per l'assegno e' presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda e' presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda puo' essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva. 3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda e' presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante. 4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente e' tenuto a dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione: a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno; b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternita' per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione; c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998. 5. In caso di incapacita' di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.
Note all'art. 7, comma 4: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, abrogata dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, recava "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275. Nota all'art. 7, comma 4, lettera c): - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.