Art. 8 (Funzioni dell'INPS) 1. L'assegno di cui all'articolo 2 e' concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia gia' stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine e' sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda e' contenuta, altresi', l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successivo modificazioni. 2. L'INPS controlla la veridicita' della situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione. 3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione. 4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalita' di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS puo' comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonche' al fine di effettuale i pagamenti. 5. L'INPS puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potesta' genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformita' all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS e' tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti, la diffusione dei dati sensibili puo' essere effettuata solo in forma anonima per finalita' statistiche, di studio, di informazione e di ricerca. 6. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarieta' sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
Nota all'art. 8, comma 1: - Il testo dell'art. 10, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.), e' il seguente: "Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta). - 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.". Note all'art. 8, comma 5: - Il testo dell'art. 22, della citata legge n. 675 del 1996, e' il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzata ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente. 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.". - Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici" (in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113), e' il seguente: "Art. 4 (Operazioni eseguibili). - 1. Rispetto ai dati la cui disponibilita' e' essenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti. 2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche' i trattamenti di dati ai sensi dell'art. 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi. 3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma 4, della legge.". Nota all'art. 8, comma 6: - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse.