Art. 8
                        (Funzioni dell'INPS)

   1.  L'assegno  di  cui  all'articolo  2  e'  concesso  ed  erogato
dall'INPS,  previo  accertamento  che il beneficio non sia gia' stato
concesso  o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data
di  presentazione  di regolare domanda corredata della documentazione
necessaria.   Il   termine  e'  sospeso  in  caso  di  documentazione
insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda
e  di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e
una  scheda  informativa  da  consegnare  agli  interessati  all'atto
dell'iscrizione  anagrafica dei minori; in detta scheda e' contenuta,
altresi',  l'informativa  di  cui  all'articolo  10  della  legge  31
dicembre 1996, n. 675, e successivo modificazioni.
   2.  L'INPS  controlla  la  veridicita'  della situazione familiare
dichiarata  e  la  sussistenza  degli  altri  requisiti  previsti dal
presente  regolamento.  I controlli possono essere effettuati anche a
campione.
   3.  L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate,
alla  revoca  del beneficio e al conseguente recupero delle somme non
dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
   4.  I  dati  contenuti  nelle  domande  e  nelle dichiarazioni dei
richiedenti  possono  essere  trattati  dall'INPS,  in relazione alle
finalita'  di  interesse pubblico perseguite per la concessione degli
assegni.  I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento
avviene  a  fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e
di  diffusione. L'INPS puo' comunicare i dati contenuti nelle domande
e  nelle  dichiarazioni  ad  altri  soggetti al fine di effettuare le
verifiche  e  i  controlli  previsti  dalle  leggi e dai regolamenti,
nonche' al fine di effettuale i pagamenti.
   5.  L'INPS  puo'  effettuare il trattamento dei dati sensibili, di
cui  all'articolo  22  della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   che   eventualmente
pervengano   all'Istituto  ai  sensi  del  presente  regolamento,  in
particolare  in  relazione  alle  domande,  alle dichiarazioni e alle
certificazioni   relative   ai  soggetti  in  possesso  di  carta  di
soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio
della  potesta'  genitoria,  le  adozioni e gli affidamenti. Dei dati
sensibili  possono  essere  effettuate, in conformita' all'articolo 4
del  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 135, le operazioni di
raccolta,      registrazione,      organizzazione,     conservazione,
modificazione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,
blocco,  cancellazione  e  distruzione.  Le  operazioni di selezione,
elaborazione  e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo
con  l'indicazione  scritta  dei  motivi;  l'INPS e' tenuto a rendere
pubblica  con  proprio  atto  la  lista  dei soggetti ai quali i dati
sensibili   possono  essere  comunicati  in  base  alle  leggi  e  ai
regolamenti,  la diffusione dei dati sensibili puo' essere effettuata
solo  in  forma  anonima  per  finalita'  statistiche,  di studio, di
informazione e di ricerca.
   6.  A  valere  sulle  risorse previste dall'articolo 49, comma 15,
della  legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarieta' sociale
provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini
dell'effettuazione  del  conguaglio,  l'INPS presenta, nell'esercizio
successivo   a   quello  del  pagamento  degli  assegni  le  distinte
rendicontazioni  degli  oneri  sostenuti  per la corresponsione degli
assegni  medesimi,  sulla  base  delle  risultanze  del proprio conto
consuntivo.
 
          Nota all'art. 8, comma 1:
              - Il  testo dell'art. 10, della legge 31 dicembre 1996,
          n.  675,  e successive modificazioni, recante "Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati  personali"  (in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n.
          5, S.O.), e' il seguente:
              "Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
          -  1.  L'interessato  o  la  persona  presso  la quale sono
          raccolti   i   dati  personali  devono  essere  previamente
          informati oralmente o per iscritto circa:
                a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
          sono destinati i dati;
                b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati;
                c) le   conseguenze   di   un   eventale  rifiuto  di
          rispondere;
                d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
          dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
          dati medesimi;
                e) i diritti di cui all'art. 13;
                f) il  nome,  la denominazione o la ragione sociale e
          il  domicilio,  la  residenza  o la sede del titolare e, se
          designato, del responsabile.
              2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere
          gli  elementi  gia' noti alla persona che fornisce i dati o
          la   cui   conoscenza  puo'  ostacolare  l'espletamento  di
          funzioni  pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
          perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
          1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
              3.  Quando  i  dati  personali non sono raccolti presso
          l'interessato,  l'informativa  di cui al comma 1 e' data al
          medesimo  interessato all'atto della registrazione dei dati
          o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
          prima comunicazione.
              4.  La  disposizione  di  cui al comma 3 non si applica
          quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
          rispetto  al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
          del  Garante,  impossibile,  ovvero  nel caso in cui i dati
          sono  trattati  in base ad un obbligo previsto dalla legge,
          da   un  regolamento  o  dalla  normativa  comunitaria.  La
          medesima  disposizione  non  si applica, altresi', quando i
          dati   sono   trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28
          luglio   1989,  n.  271,  e  successive  modificazioni,  o,
          comunque,  per  far  valere  o difendere un diritto in sede
          giudiziaria,    sempre    che   i   dati   siano   trattati
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento.".
          Note all'art. 8, comma 5:
              - Il  testo dell'art. 22, della citata legge n. 675 del
          1996, e' il seguente:
              "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
          a  rivelare  l'origine  razziale  ed etnica, le convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato  di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
              1-bis.  Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
          aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
          Stato  siano  regolati  da  accordi o intese ai sensi degli
          articoli  7  e  8  della  Costituzione, nonche' relativi ai
          soggetti   che   con  riferimento  a  finalita'  di  natura
          esclusivamente  religiosa  hanno  contatti  regolari con le
          medesime  confessioni,  che  siano  trattati  dai  relativi
          organi  o  enti  civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
          non   siano  comunicati  o  diffusi  fuori  delle  medesime
          confessioni.  Queste  ultime  determinano  idonee  garanzie
          relativamente ai trattamenti effettuati.
              2.  Il  Garante  comunica  la  decisione adottata sulla
          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
          quali  la  mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto. Con il
          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,
          anche  sulla  base  di eventuali verifiche, il Garante puo'
          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.
              3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
          di  legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili e le
          rilevanti  finalita'  di  interesse pubblico perseguite. In
          mancanza  di  espressa  disposizione  di legge, e fuori dai
          casi  previsti  dai decreti legislativi di modificazione ed
          integrazione  della  presente  legge, emanati in attuazione
          della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
          possono   richiedere   al   Garante,   nelle   more   della
          specificazione    legislativa,    l'individuazione    delle
          attivita',  tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
          legge,  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di interesse
          pubblico  e per le quali e' conseguentemente autorizzata ai
          sensi  del  comma  2,  il  trattamento dei dati indicati al
          comma 1.
              3-bis.  Nei  casi  in  cui  e' specificata, a norma del
          comma  3,  la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
          non  sono  specificati  i  tipi  di  dati  e  le operazioni
          eseguibili,  i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
          previsto  dalla presente legge e dai decreti legislativi di
          attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
          di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
          i  rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni
          strettamente  pertinenti  e  necessari  in  relazione  alle
          finalita'  perseguite  nei  singoli  casi, aggiornando tale
          identificazione periodicamente.
              4.  I  dati  personali  idonei  a  rivelare lo stato di
          salute  e  la  vita  sessuale  possono  essere  oggetto  di
          trattamento  previa  autorizzazione del Garante, qualora il
          trattamento  sia necessario ai fini dello svolgimento delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n.  271,  e  successive modificazioni, o,
          comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
          diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
          i  dati  siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per    il   periodo   strettamente   necessario   al   loro
          perseguimento.   Il  Garante  prescrive  le  misure  e  gli
          accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
          di  un  apposito  codice di deontologia e di buona condotta
          secondo  le  modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
          h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.".
              - Il  testo  dell'art.  4,  del  decreto legislativo 11
          maggio 1999, n. 135 recante "Disposizioni integrative della
          legge  31  dicembre 1996,  n.  675, sul trattamento di dati
          sensibili  da  parte  dei  soggetti  pubblici" (in Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113), e' il seguente:
              "Art.  4 (Operazioni eseguibili). - 1. Rispetto ai dati
          la  cui  disponibilita' e' essenziale ai sensi dell'art. 3,
          comma  1,  i  soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere
          unicamente   le   operazioni  di  trattamento  strettamente
          necessarie al perseguimento delle finalita' per le quali il
          trattamento   e'  consentito,  anche  quando  i  dati  sono
          raccolti  nello  svolgimento  di  compiti  di vigilanza, di
          controllo  o  ispettivi  esercitati  anche  su richiesta di
          altri soggetti.
              2.  Le  operazioni  di  raffronto  tra  dati, nonche' i
          trattamenti di dati ai sensi dell'art. 17 della legge, sono
          effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.
              3.  In  ogni  caso,  la diffusione dei dati, nonche' le
          operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati
          utilizzando  banche  dati di diversi titolari, sono ammessi
          solo se previsti da espressa disposizione di legge.
              4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei
          a  rivelare  lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma
          4, della legge.".
          Nota all'art. 8, comma 6:
              - Per  il  testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
          del 1999, si veda nelle note alle premesse.