Articolo 10 
                     Ufficio federalismo fiscale 
 
  1. L'ufficio del  federalismo  fiscale,  cura  i  rapporti  con  il
sistema delle autonomie regionali  e  locali,  per  lo  sviluppo  del
federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione
e  del  prelievo  tributario  e  promuove  la  cooperazione   ed   il
coordinamento interistituzionale, nel rispetto delle diverse sfere di
autonomia. 
  2.  A  tali  fini,  l'ufficio  svolge  attivita'  di  osservatorio,
valutazione e raccolta degli atti normativi  regionali  e  locali  in
materia tributaria; cura le relazioni con il sistema delle  autonomie
regionali e  locali,  ed  il  supporto  alle  funzioni  politiche  di
raccordo  interistituzionale;  promuove   il   coordinamento   e   la
cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli  preposti
alla  fiscalita'  locale,  nel  rispetto  delle  relative  sfere   di
autonomia; predispone proposte, studi e analisi per lo  sviluppo  del
federalismo fiscale; assicura, in collaborazione con l'ufficio  studi
e  politiche  giuridico-tributarie,  consulenza  ed  assistenza  alle
Regioni ed agli enti locali;  svolge  attivita'  di  supporto  quanto
all'elaborazione di rilievi e  osservazioni  sulle  leggi  regionali;
assicura il monitoraggio dei dati della fiscalita' regionale e locale
e quello previsto dalla legge sui regolamenti comunali e  provinciali
in materia di tributi locali; cura la gestione e tenuta dell'Albo per
l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
 
          Nota all'articolo 10: 
          - Si riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  D.Lgs.  15
            dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione  dell'imposta
            regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
            scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
            istituzione di una addizionale regionale a tale  imposta,
            nonche' riordino della disciplina  dei  tributi  locali",
            pubblicato nella Gazz. Uff. 23  dicembre  1997,  n.  298,
            S.O: 
          "Art. 53. (Albo  per  l'accertamento  e  riscossione  delle
          entrate degli enti locali). 
            1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito  l'albo
          dei soggetti privati abilitati ad effettuare  attivita'  di
          liquidazione e di accertamento  dei  tributi  e  quelle  di
          riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e
          dei comuni. 
            2. L'esame delle  domande  di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
            3.Con decreti del Ministro delle finanze, da  emanare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione. Per  i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 10 gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
            4.Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  D.Lgs.  15
          novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio
          di accertamento e riscossione dell'imposta  comunale  sulla
          pubblicita'.".