Articolo 10 Ufficio federalismo fiscale 1. L'ufficio del federalismo fiscale, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali, per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia. 2. A tali fini, l'ufficio svolge attivita' di osservatorio, valutazione e raccolta degli atti normativi regionali e locali in materia tributaria; cura le relazioni con il sistema delle autonomie regionali e locali, ed il supporto alle funzioni politiche di raccordo interistituzionale; promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia; predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; assicura, in collaborazione con l'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie, consulenza ed assistenza alle Regioni ed agli enti locali; svolge attivita' di supporto quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali; assicura il monitoraggio dei dati della fiscalita' regionale e locale e quello previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali; cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Nota all'articolo 10: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O: "Art. 53. (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3.Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 10 gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4.Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.".