Articolo 11 Ufficio comunicazione istituzionale 1. L'ufficio comunicazione istituzionale svolge, anche in collaborazione con l'ufficio stampa del Ministro e con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f). 2. A tali fini, l'ufficio elabora, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, tenuto conto dell'attivita' del suo ufficio stampa e coordinandosi con le agenzie e con gli altri enti della fiscalita', le strategie operative della comunicazione istituzionale, assicurandone la coerente attuazione tanto negli interventi a carattere generale del dipartimento, quanto nelle attivita' di informazione e di assistenza ai contribuenti da parte delle agenzie; vigila sul corretto esercizio delle funzioni attribuite agli uffici per le relazioni con il pubblico delle agenzie; progetta e cura campagne informative rivolte all'opinione pubblica; partecipa ad eventi comunicativi organizzati a livello nazionale ed internazionale; promuove la conoscenza del sistema fiscale italiano all'estero, con particolare riguardo alle esigenze degli scambi internazionali e a quelle degli italiani residenti in altri stati; cura la redazione di pubblicazioni tecniche e divulgative del Ministero; assicura la gestione tecnica e amministrativa del sito Internet del Ministero e delle infrastrutture di comunicazione condivise con le agenzie, la Guardia di finanza e gli altri enti gestori della fiscalita'; provvede alla raccolta ed alla elaborazione di notizie in merito alle aspettative e del livello di soddisfazione dei contribuenti.