Articolo 11 
                 Ufficio comunicazione istituzionale 
 
  1.  L'ufficio  comunicazione   istituzionale   svolge,   anche   in
collaborazione con l'ufficio stampa del  Ministro  e  con  gli  altri
uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma  2,
lettera f). 
  2. A tali fini, l'ufficio elabora, in coerenza  con  gli  indirizzi
del Ministro, tenuto conto dell'attivita' del suo  ufficio  stampa  e
coordinandosi con le agenzie e con gli altri enti  della  fiscalita',
le   strategie   operative   della    comunicazione    istituzionale,
assicurandone  la  coerente  attuazione  tanto  negli  interventi   a
carattere  generale  del  dipartimento,  quanto  nelle  attivita'  di
informazione e di assistenza ai contribuenti da parte delle  agenzie;
vigila sul corretto esercizio delle funzioni attribuite  agli  uffici
per le relazioni con il  pubblico  delle  agenzie;  progetta  e  cura
campagne informative  rivolte  all'opinione  pubblica;  partecipa  ad
eventi   comunicativi   organizzati   a    livello    nazionale    ed
internazionale; promuove la conoscenza del sistema  fiscale  italiano
all'estero, con  particolare  riguardo  alle  esigenze  degli  scambi
internazionali e a quelle degli italiani residenti  in  altri  stati;
cura  la  redazione  di  pubblicazioni  tecniche  e  divulgative  del
Ministero; assicura la gestione tecnica  e  amministrativa  del  sito
Internet  del  Ministero  e  delle  infrastrutture  di  comunicazione
condivise con le agenzie, la Guardia di  finanza  e  gli  altri  enti
gestori della fiscalita'; provvede alla raccolta ed alla elaborazione
di notizie in merito alle aspettative e del livello di  soddisfazione
dei contribuenti.