Articolo 12 
            Ufficio coordinamento tecnologie informatiche 
 
  1. L'ufficio coordinamento tecnologie informatiche svolge, anche in
collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera g). 
  2. A tali fini, l'ufficio svolge attivita' di supporto al Ministero
per la definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida
dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di  comunicazione;
coordina ed assicura  la  compatibilita'  delle  scelte  compiute  in
materia dal dipartimento e dalle  agenzie,  in  collegamento  con  le
scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza e la coerenza con
la strategia assunta; definisce le linee generali del piano triennale
dell'informatica, e il suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli
investimenti  da  effettuare  attraverso  la  stipula  di   eventuali
convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e  vincoli  tecnici,
assicurandone   il   monitoraggio   per    garantire    l'adeguatezza
quantitativa e qualitativa dei servizi resi; redige entro il mese  di
febbraio di ogni anno, una  relazione  di  consuntivo  sull'attivita'
svolta nell'anno  precedente  e  sullo  stato  dell'informatizzazione
dell'Amministrazione; definisce  le  norme  tecniche  necessarie  per
collegare ii sistema informativo  della  fiscalita'  statale  con  il
sistema fiscale allargato; gestisce le relazioni  con  gli  organismi
esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo
dell'Amministrazione     finanziaria;     verifica      l'adeguamento
all'evoluzione tecnologica dei sistemi informatici operanti nel campo
della  fiscalita',   assicura   che   l'utilizzo   delle   tecnologie
informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della  normativa
a tutela della riservatezza di cui alle leggi 31 dicembre  1996,  nn.
675 e 676; assicura che il sistema  informativo  dell'Amministrazione
finanziaria sia in grado di attestare, a richiesta degli interessati,
di amministrazioni pubbliche e di gestori  di  servizi  pubblici,  le
posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi  e  diritti  di
natura fiscale, nonche' di fornire ai soggetti che ne  hanno  diritto
tutte  le  altre  informazioni  acquisite   attraverso   il   sistema
informativo dell'Amministrazione finanziaria. 
  3. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio opera in  stretta
collaborazione  con  le  agenzie,  contemperando   le   esigenze   di
unitarieta'  del  sistema  con  quelle  del  rispetto  dell'autonomia
gestionale delle agenzie medesime. 
 
          Note all'articolo 12: 
          - La L. 31 dicembre 1996, n.  675,  recante  "Tutela  delle
            persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  dei
            dati personali", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio
            1997. n. 5, S.O. 
          - La L. 31  dicembre  1996,  n.  676.  recante  "Delega  al
            Governo in materia di tutela dello  persone  e  di  altri
            soggetti rispetto al trattamento dei dati personali",  e'
            pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.