Articolo 12 Ufficio coordinamento tecnologie informatiche 1. L'ufficio coordinamento tecnologie informatiche svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g). 2. A tali fini, l'ufficio svolge attivita' di supporto al Ministero per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; coordina ed assicura la compatibilita' delle scelte compiute in materia dal dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza e la coerenza con la strategia assunta; definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica, e il suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi; redige entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione di consuntivo sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sullo stato dell'informatizzazione dell'Amministrazione; definisce le norme tecniche necessarie per collegare ii sistema informativo della fiscalita' statale con il sistema fiscale allargato; gestisce le relazioni con gli organismi esterni, necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria; verifica l'adeguamento all'evoluzione tecnologica dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalita', assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza di cui alle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676; assicura che il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria sia in grado di attestare, a richiesta degli interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di servizi pubblici, le posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonche' di fornire ai soggetti che ne hanno diritto tutte le altre informazioni acquisite attraverso il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. 3. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio opera in stretta collaborazione con le agenzie, contemperando le esigenze di unitarieta' del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime.
Note all'articolo 12: - La L. 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997. n. 5, S.O. - La L. 31 dicembre 1996, n. 676. recante "Delega al Governo in materia di tutela dello persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.