Articolo 2 
                           Il dipartimento 
 
  1. I centri di responsabilita' nei quali si articola  il  Ministero
fanno capo al dipartimento per le politiche fiscali. Il  dipartimento
e' centro  unitario  di  direzione  amministrativa  della  fiscalita'
statale; assicura il supporto istituzionale, la conoscenza di dati di
base e la loro elaborazione per le decisioni dei vertici  politici  e
ne cura l'attuazione, gestendo le relazioni  con  le  agenzie  e  gli
altri enti che operano nel settore, nonche' curando i rapporti con la
Guardia di finanza, secondo le  modalita'  previste  dalla  legge  23
aprile 1959, n.  189,  e  dal  presente  regolamento.  Nella  propria
attivita' il  dipartimento  favorisce  lo  sviluppo  del  federalismo
fiscale e dell'integrazione comunitaria; concorre, nei rapporti con i
cittadini,  alla  diffusione  delle  informazioni   e   al   migliore
adeguamento dei servizi fiscali alle esigenze della collettivita'. 
  2. Il dipartimento svolge le seguenti funzioni statali: 
    a)   analisi   elaborazione   e   valutazione   delle   politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali:  assicura  l'acquisizione
sistematica  di  dati  e  informazioni;  predispone  analisi,  studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche  e
interventi in materia fiscale,  in  campo  nazionale,  comunitario  e
internazionale;  valuta  gli  effetti  economico-finanziari  generati
dalle misure fiscali; 
    b) analisi, elaborazione e valutazione delle  politiche  e  delle
misure  giuridico-tributarie,  in  relazione  alle  quali  predispone
analisi, studi,  indagini,  simulazioni  per  la  elaborazione  della
normativa in materia tributaria, in campo  nazionale  e  comunitario;
effettua valutazioni dell' impatto  amministrativo  della  normativa,
anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie; 
    c) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora
informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per  la
gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli  altri
enti impositori; svolge attivita' propedeutica e preparatoria per  la
stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli  indirizzi  del
Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarieta'  del
sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalita' e promuove  la
collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; 
    d)  controllo  e  monitoraggio,  in  relazione  ai  quali:  ferma
rimanendo  l'attivita'  del  Ministro  di  valutazione  e   controllo
strategico, nonche' di  alta  vigilanza,  effettua  la  verifica  sui
risultati di gestione  delle  agenzie  in  relazione  agli  obiettivi
fissati dalla convenzione, individuando le cause  degli  scostamenti;
effettua  il  monitoraggio  organizzato  e  sistematico  del  fattori
gestionali interni alle agenzie al fine di  acquisire  le  conoscenze
necessarie allo sviluppo  dei  rapporti  negoziali  con  le  agenzie;
svolge le attivita' dirette  al  controllo  delle  deliberazioni  dei
comitati direttivi delle agenzie di cui all'articolo 60  del  decreto
n. 300/1999; svolge le attivita' di controllo  previste  dalla  legge
nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi  e
societa' partecipate dal Ministero; 
    e) vigilanza, in relazione alla quale:  valuta,  ferma  rimanendo
l'attivita' del  Ministro  di  alta  vigilanza,  in  particolare,  le
modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da  parte
delle agenzie sotto il profilo  della  trasparenza,  imparzialita'  e
correttezza  nell'applicazione  delle   norme   nei   confronti   dei
contribuenti, con particolare riferimento  a  quanto  previsto  dalla
legge 27 luglio 2000, n. 212. 
    f)  comunicazione  istituzionale,  in   relazione   alla   quale:
promuove, coordinando tale attivita' con le funzioni di  informazione
e  assistenza  ai  contribuenti  delle  agenzie,  la  conoscenza  del
sistema, della normativa fiscale e dei  suoi  effetti;  raccoglie  ed
elabora notizie in merito alle aspettative e livello di soddisfazione
dei contribuenti; 
    g) coordinamento del sistema  informativo  della  fiscalita',  in
relazione al quale: svolge attivita' di supporto al Ministro, per  la
definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello
sviluppo  dell'informatica  e  delle  tecnologie  di   comunicazione;
assicura, sulla base  degli  indirizzi  del  Ministro,  l'attuazione,
l'integrazione ed il coordinamento del sistema  informativo  e  della
rete unitaria di settore. 
  3. Il Ministro con proprio decreto individua le  articolazioni  del
dipartimento presso le quali operano gli ufficiali della  Guardia  di
finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra  i
compiti istituzionali del Corpo. 
 
          Note all'articolo 2: 
          - La L. 23 aprile 1959, n. 189,  recante  "Ordinamento  del
            corpo della Guardia  di  finanza",  e'  pubblicata  nella
            Gazz. Uff. 24 aprile 1959, n. 98. 
          - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  60   del   decreto
            legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  gia'  citato  nelle
            note alle premesse: 
          "Art. 60. (Controlli sulle agenzie fiscali). 
            1. Le agenzie  sono  sottoposte  all'alta  vigilanza  del
          ministro,  il  quale  la  esercita  secondo  le   modalita'
          previste nel presente decreto legislativo. 
            2. Le deliberazioni del comitato direttivo relative  agli
          statuti, ai regolamenti e agli atti di  carattere  generale
          che regolano il funzionamento delle agenzie sono  trasmesse
          al ministero delle finanze che, nei dieci giorni successivi
          alla   ricezione,   puo'    richiedere    di    sospenderne
          l'esecutivita'. Nei trenta giorni successivi,  il  ministro
          puo' chiedere una nuova delibera  del  comitato  direttivo,
          prospettando le ragioni di legittimita'  o  di  merito  del
          rinvio.  Per  l'approvazione  dei  bilanci  e   dei   piani
          pluriennali di investimento si  applicano  le  disposizioni
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre
          1998, n. 439. 
            3. Fermi i controlli sui risultati,  gli  altri  atti  di
          gestione delle agenzie  non  sono  sottoposti  a  controllo
          ministeriale preventivo." 
            - La L. 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni  in
          materia  di  statuto  dei  diritti  del  contribuente",  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.