Articolo 3 
                        Capo del dipartimento 
 
  1. Il capo del dipartimento, nominato ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 3, del decreto n. 29/1993 e dal quale dipendono  funzionalmente
i dirigenti titolari degli uffici di livello  dirigenziale  generale,
esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3  e  5,
del decreto n. 300/1999. 
  2.Ai  fini  del  perseguimento  dei  risultati  complessivi   della
gestione  amministrativa,  il  capo  del  dipartimento:  assicura  la
stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello  svolgimento
delle funzioni di' cui all'articolo 2;  rappresenta  il  dipartimento
nelle relazioni con i vertici delle agenzie e degli altri enti  della
fiscalita', nonche' con la Guardia di finanza; fornisce  direttamente
o per il tramite degli uffici il supporto istituzionale alle funzioni
del Ministro. 
  3.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  coordinamento,   direzione   e
controllo, il capo del dipartimento opera in modo  da  sviluppare  la
programmazione delle attivita' e dei processi,  la  collaborazione  e
l'integrazione  funzionale  fra  le  strutture   dipartimentali,   la
cooperazione con la Guardia di finanza, anche a livello operativo, la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la  gestione
di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che  richiedono
contributi di piu' strutture operative. 
  4. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento operano: 
    a) l'ufficio per il controllo interno di gestione,  che  esercita
le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 286; 
    b) il servizio di vigilanza  che  esercita  le  funzioni  di  cui
all'articolo 2,  comma  2,  lettera  e),  acquisendo  e  informazioni
necessarie  e  curandone  l'analisi  e  l'elaborazione;  il  servizio
accerta, sulla base di metodologie e parametri  predefiniti,  nonche'
di un'azione programmata, la conformita' e la regolarita' dell'azione
degli uffici delle  agenzie  e,  in  base  alla  legge,  degli  altri
soggetti operanti nel settore della fiscalita'  di  competenza  dello
Stato, nei confronti dei contribuenti, anche in funzione di richieste
specifiche del Ministro, dei vertici degli enti interessati ovvero di
soggetti terzi; sviluppa le metodologie  per  migliorare  l'efficacia
dell'attivita' di vigilanza e ne cura la diffusione. 
 
          Note all'articolo 3: 
          - Per il testo  dell'articolo  19,  comma  3,  del  decreto
            legislativo 3 fe'bbraio 1993, n. 29. si rimanda alle note
            alle premesse. 
          - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi  3  e  5,  del
            decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  gia'  citato
            nelle note alle premesse: 
          "Art. 5. a dipartimenti). 
            1.- 2. (Omissis). 
            3.  Il  capo   del   dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
            4. (Omissis). 
            5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3
          e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
          a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi
             del ministro: 
          b) alloca  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
             disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi   secondo
             principi  di  economicita',  efficacia  ed   efficienza,
             nonche'  di  rispondenza  del   servizio   al   pubblico
             interesse; 
          c) svolge funzioni di  propulsione,  di  coordinamento,  di
             controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del
             dipartimento; 
          d) promuove e mantiene relazioni con gli organi  competenti
             dell'Unione europea per la trattazione  di  questioni  e
             problemi attinenti al proprio dipartimento; 
          e) adotta  gli  atti  per  l'utilizzazione   ottimale   del
             personale secondo criteri di efficienza, disponendo  gli
             opportuni trasferimenti  di  personale  all'interno  del
             dipartimento; 
          f) e' sentito  dal  ministro  ai  fini  dell'esercizio  del
             potere di proposta per il conferimento  degli  incarichi
             di  direzione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
             generale,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
             decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
          g) puo' proporre al ministro l'adozione  dei  provvedimenti
             di revoca degli incarichi di direzione degli  uffici  di
             livello dirigenziale generale,  ai  sensi  dell'articolo
             19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
             29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
             h)  e'  sentito  dal  ministro  per  l'esercizio   delle
             attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14,  comma
             1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
            6. (Omissis).". 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo  4  del  D.Lgs.  30
          luglio 1999, n. 286, gia' citato nelle note alle premesse: 
            "Art. 4. (Controllo di gestione). 
            1.  Ai  fini  del   controllo   di   gestione,   ciascuna
          amministrazione pubblica definisce: 
          a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione  e
             della gestione del controllo di gestione; 
          b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende
             misurare   l'efficacia,   efficienza   ed   economicita'
             dell'azione amministrativa; 
          c) le   procedure   di   determinazione   degli   obiettivi
             gestionali e dei soggetti responsabili; 
          d) l'insieme del prodotti  e  delle  finalita'  dell'azione
             amministrativa,     con      riferimento      all'intera
             amministrazione o a singole unita' organizzative; 
          e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra
             le  unita'  organizzative  e  di  individuazione   degli
             obiettivi per cui i costi sono sostenuti; 
          f) gli  indicatori  specifici   per   misurare   efficacia,
             efficienza ed economicita'; 
          g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 
            2. Nelle amministrazioni  dello  Stato,  il  sistema  dei
          controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale  di
          cui all'articolo  16,  comma  1,  del  decreto  n.  29.  Le
          amministrazioni   medesime   stabiliscono   le    modalita'
          operative per l'attuazione del controllo di gestione  entro
          tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          dandone comunicazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  con
          propria direttiva, periodicamente aggiornabile.  stabilisce
          in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi  cui
          deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 
            3. Nelle amministrazioni regionali, la  legge  quadro  di
          contabilita'  contribuisce  a  delineare  l'insieme   degli
          strumenti operativi per le attivita'  di  pianificazione  e
          controllo.".