Articolo 3 Capo del dipartimento 1. Il capo del dipartimento, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto n. 29/1993 e dal quale dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto n. 300/1999. 2.Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni di' cui all'articolo 2; rappresenta il dipartimento nelle relazioni con i vertici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', nonche' con la Guardia di finanza; fornisce direttamente o per il tramite degli uffici il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro. 3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale fra le strutture dipartimentali, la cooperazione con la Guardia di finanza, anche a livello operativo, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative. 4. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento operano: a) l'ufficio per il controllo interno di gestione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; b) il servizio di vigilanza che esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), acquisendo e informazioni necessarie e curandone l'analisi e l'elaborazione; il servizio accerta, sulla base di metodologie e parametri predefiniti, nonche' di un'azione programmata, la conformita' e la regolarita' dell'azione degli uffici delle agenzie e, in base alla legge, degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalita' di competenza dello Stato, nei confronti dei contribuenti, anche in funzione di richieste specifiche del Ministro, dei vertici degli enti interessati ovvero di soggetti terzi; sviluppa le metodologie per migliorare l'efficacia dell'attivita' di vigilanza e ne cura la diffusione.
Note all'articolo 3: - Per il testo dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 fe'bbraio 1993, n. 29. si rimanda alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gia' citato nelle note alle premesse: "Art. 5. a dipartimenti). 1.- 2. (Omissis). 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. (Omissis). 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro: b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, gia' citato nelle note alle premesse: "Art. 4. (Controllo di gestione). 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; d) l'insieme del prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative; e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita'; g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile. stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo.".