Articolo 4 
               Uffici di livello dirigenziale generale 
 
  1.  Il  dipartimento  e'  articolato  in  otto  uffici  di  livello
dirigenziale  generale,  nell'ambito   dei   quali   operano   uffici
dirigenziali non generali individuati e disciplinati con decreto  del
Ministro di natura non regolamentare. 
  2. Gli uffici di cui al comma 1 sono: 
    a) ufficio studi e politiche economico-fiscali; 
    b) ufficio studi e politiche giuridico-tributarie; 
    c) ufficio agenzie e enti della fiscalita'; 
    d) ufficio amministrazione delle risorse; 
    e) ufficio relazioni internazionali; 
    f) ufficio federalismo fiscale; 
    g) ufficio comunicazione istituzionale; 
    h) ufficio coordinamento tecnologie informatiche. 
  3. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello  dirigenziale
generale sono conferiti con le  modalita'  di  cui  all'articolo  19,
comma 4, del decreto n. 29/1993. 
 
          Nota all'articolo 4: 
 
          - Per il testo  dell'articolo  19,  comma  4,  del  decreto
            legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, si rimanda alle  note
            alle premesse.