Articolo 4 Uffici di livello dirigenziale generale 1. Il dipartimento e' articolato in otto uffici di livello dirigenziale generale, nell'ambito dei quali operano uffici dirigenziali non generali individuati e disciplinati con decreto del Ministro di natura non regolamentare. 2. Gli uffici di cui al comma 1 sono: a) ufficio studi e politiche economico-fiscali; b) ufficio studi e politiche giuridico-tributarie; c) ufficio agenzie e enti della fiscalita'; d) ufficio amministrazione delle risorse; e) ufficio relazioni internazionali; f) ufficio federalismo fiscale; g) ufficio comunicazione istituzionale; h) ufficio coordinamento tecnologie informatiche. 3. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto n. 29/1993.
Nota all'articolo 4: - Per il testo dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, si rimanda alle note alle premesse.