Articolo 6 Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie 1.L'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente regolamento. 2. A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'ufficio effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario, predisponendo, a richiesta del Ministro, schemi di atti normativi, di relazioni tecniche, amministrative e finanziarie sui disegni di legge e sugli emendamenti, di valutazioni dell'impatto amministrativo della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie; monitora la legislazione fiscale; fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo; collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza tecnico-giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutte le strutture del dipartimento e, qualora richiesto, alle agenzie.