Articolo 6 
           Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie 
 
  1.L'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie svolge, anche in
collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente regolamento. 
  2. A tali fini, salvo  le  attribuzioni  degli  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro, l'ufficio effettua, anche attraverso  la
collaborazione degli uffici delle agenzie e degli  altri  enti  della
fiscalita', analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione
della  normativa  in  materia  tributaria,  in  campo   nazionale   e
comunitario, predisponendo, a richiesta del Ministro, schemi di  atti
normativi, di relazioni tecniche, amministrative  e  finanziarie  sui
disegni di legge e sugli  emendamenti,  di  valutazioni  dell'impatto
amministrativo della regolazione, anche  quanto  all'incidenza  sulle
convenzioni  con  le  agenzie;  monitora  la  legislazione   fiscale;
fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di
risposte ad atti di sindacato ispettivo;  collabora  all'elaborazione
dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura  consulenza
tecnico-giuridica,  inclusa  la  redazione  di  atti,  convenzioni  e
contratti  e  la  gestione  del  relativo  contenzioso,  a  tutte  le
strutture del dipartimento e, qualora richiesto, alle agenzie.