Articolo 7 Ufficio agenzie e enti della fiscalita' 1. L'ufficio agenzie e enti della fiscalita' svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d). 2. A tali fini, l'ufficio svolge attivita' di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, nonche' attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico; assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico; assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalita' statale; assicura il supporto al capo del dipartimento ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con le agenzie e tra di esse e gli altri enti operanti nel campo della fiscalita' statale; assicura la funzione di segreteria della Consulta tributaria; cura la raccolta di tutte le informazioni relative agli altri enti operanti nel settore della fiscalita'; svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300/1999; svolge le attivita' di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi consorzi e societa' partecipate dal Ministero.
Nota all'articolo 7: - Per il testo dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note all'articolo 2.