Articolo 7 
               Ufficio agenzie e enti della fiscalita' 
 
  1. L'ufficio agenzie e  enti  della  fiscalita'  svolge,  anche  in
collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d). 
  2. A tali  fini,  l'ufficio  svolge  attivita'  di  preparazione  e
predisposizione delle convenzioni con le  agenzie,  nonche'  attua  e
gestisce le stesse  nel  rispetto  dell'autonomia  riconosciuta  alle
agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli
obiettivi  negoziati  in  convenzione,  secondo  le   modalita'   ivi
stabilite,  individuando  le  cause  degli   scostamenti,   e   rende
disponibili i dati e le informazioni  ai  fini  della  valutazione  e
controllo strategico; assicura la conoscenza e il monitoraggio  degli
assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e
fornisce tempestivamente al Ministro elementi  conoscitivi  richiesti
per  la  valutazione  e  il   controllo   strategico;   assicura   il
coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli altri enti  operanti
nel campo della fiscalita' statale; assicura il supporto al capo  del
dipartimento ai fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti
con le agenzie e tra di esse e gli  altri  enti  operanti  nel  campo
della fiscalita' statale; assicura la funzione  di  segreteria  della
Consulta tributaria;  cura  la  raccolta  di  tutte  le  informazioni
relative agli altri  enti  operanti  nel  settore  della  fiscalita';
svolge le attivita' istruttorie e di supporto al Ministro  quanto  ai
controlli sulle agenzie di cui all'articolo 60, comma 2, del  decreto
n. 300/1999; svolge le attivita' di controllo  previste  dalla  legge
nei confronti degli altri organismi di settore,  inclusi  consorzi  e
societa' partecipate dal Ministero. 
 
          Nota all'articolo 7: 
          - Per il testo dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 
            luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note all'articolo 2.