Articolo 9 
                  Ufficio relazioni internazionali 
 
  1. L'Ufficio relazioni internazionali assicura, in raccordo con gli
uffici di diretta collaborazione de! Ministro anche per le necessarie
intese con il Ministero degli affari esteri ed il dipartimento  delle
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea  e
della cooperazione internazionale  in  campo  tributario  e  fiscale,
curando  il  rapporto  con  gli  altri  Stati  e  con  gli  organismi
comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli  atti
e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale  e
assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale  nell'adempimento
degli obblighi relativi, nonche' il  coordinamento  per  lo  sviluppo
della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni  in
tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita'  e  il
collegamento con  le  analoghe  attivita'  svolte  dalla  Guardia  di
finanza. 
  2. A tali fini, l'ufficio predispone, coordinandosi con  gli  altri
uffici dipartimentali, proposte, analisi e  studi  nelle  materie  di
competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari  degli  altri
Stati; monitora lo stato dei  rapporti  bilaterali,  della  normativa
comunitaria,  dei  trattati,   delle   convenzioni   e   degli   atti
internazionali;  partecipa  alla  elaborazione  dei  testi  relativi,
inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione  e  di  attuazione
della legislazione comunitaria; cura, anche  con  il  supporto  delle
agenzie e degli altri enti della fiscalita', nonche' della Guardia di
finanza, le  relazioni  nei  settori  di  competenza,  assistendo  il
Ministro nelle relative attivita' ed  assicurando  la  partecipazione
dell'amministrazione finanziaria, ivi  compresa,  ove  opportuno,  la
Guardia di finanza, nelle  sedi  comunitarie,  nei  rapporti  con  le
istituzioni,  gli  enti  e  gli  organismi  internazionali  e   nelle
relazioni con  gli  altri  Stati;  assume  le  iniziative  necessarie
all'attuazione  del  diritto  fiscale  comunitario  e  degli  accordi
bilaterali  e  multilaterali  in   materia,   curando   il   relativo
contenzioso; favorisce lo sviluppo della  partecipazione  degli  enti
della  fiscalita'  e  della  Guardia  di  finanza  alla  cooperazione
amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando  la
diffusione e lo scambio delle  informazioni  e,  ove  necessario,  il
coordinamento tra le agenzie.