Articolo 9 Ufficio relazioni internazionali 1. L'Ufficio relazioni internazionali assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione de! Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonche' il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita' e il collegamento con le analoghe attivita' svolte dalla Guardia di finanza. 2. A tali fini, l'ufficio predispone, coordinandosi con gli altri uffici dipartimentali, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali; partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria; cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalita', nonche' della Guardia di finanza, le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita' ed assicurando la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa, ove opportuno, la Guardia di finanza, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati; assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie.