Art. 10.
                      (Intervento ospedaliero)

   1.   Il   trattamento   dei  soggetti  con  problemi  e  patologie
alcolcorrelati  e'  svolto  nelle apposite unita' operative collocate
presso  le  aziende  ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e
private  appositamente  accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.   502,  introdotto
dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  19  giugno 1999, n. 229,
nonche' presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
 
          Note all'art. 10:
              -  Il  testo dell'art. 8-bis del decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1,
          della  legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per
          la  razionalizzazione  e  la  revisione delle discipline in
          materia  di sanita' di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale), e' il seguente:
              "Art.  8-bis.  Autorizzazione, accreditamento e accordi
          contrattuali.
              1. Le   regioni   assicurano  i  livelli  essenziali  e
          uniformi  di  assistenza  di cui all'articolo 1 avvalendosi
          dei  presidi  direttamente  gestiti  dalle  aziende  unita'
          sanitarie  locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
          universitarie  e  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico,  nonche' di soggetti accreditati ai
          sensi   dell'art.  8-quater,  nel  rispetto  degli  accordi
          contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.
              2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di
          cura   e   dei   professionisti  nell'ambito  dei  soggetti
          accreditati  con  cui siano stati definiti appositi accordi
          contrattuali.   L'accesso   ai   servizi   e'   subordinato
          all'apposita  prescrizione,  proposta o richiesta compilata
          sul modulario del servizio sanitario nazionale.
              3. La    realizzazione   di   strutture   sanitarie   e
          l'esercizio   di   attivita'   sanitarie,   l'esercizio  di
          attivita'   sanitarie  per  conto  del  Servizio  sanitario
          nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del
          Servizio     sanitario    nazionale    sono    subordinate,
          rispettivamente,  al  rilascio  delle autorizzazioni di cui
          all'art.  8-ter,  dell'accreditamento  istituzionale di cui
          all'art.  8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi
          contrattuali  di  cui  all'art.  8-quinquies.  La  presente
          disposizione  vale  anche  per  le strutture e le attivita'
          socio-sanitarie.".
              - Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, reca
          la   "Disciplina   dei   rapporti  tra  Servizio  sanitario
          regionale  ed  Universita', a norma dell'art. 6 della legge
          30  novembre  1998,  n.  419  (delega  al  Governo  per  la
          razionalizzazione  del  Servizio  sanitario nazionale e per
          l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e
          funzionamento  del  Servizio sanitario nazionale. Modifiche
          al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).