Art. 11.
                     (Strutture di accoglienza)

   1.  Nell'ambito  della  loro  programmazione  socio-sanitaria,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le
strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del
territorio  definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture
di   accoglienza   per   pazienti  alcoldipendenti  che,  nella  fase
successiva  a  quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima
dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
   2.  La  permanenza  presso le strutture di cui al comma 1 non puo'
essere superiore a trenta giorni.