Art. 12.
              (Collaborazione con enti ed associazioni)

   1. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali ed i servizi per
lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento   sociale   dei   soggetti  con  problemi  e  patologie
alcolcorrelati  possono svolgere la loro attivita' avvalendosi, anche
mediante  apposita  convenzione,  di enti ed associazioni pubbliche o
private  che  operano  per  il  perseguimento  degli obiettivi di cui
all'articolo 1 della presente legge.