Art. 9.
            (Attribuzioni delle regioni e delle province
                  autonome di Trento e di Bolzano)

   1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
provvedono,   nell'ambito   delle  risorse  destinate  all'assistenza
sanitaria  rese  disponibili  dal  Fondo  sanitario  nazionale,  alla
programmazione  degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione
e  reinserimento  sociale  dei  soggetti  con  problemi  e  patologie
alcolcorrelati,  all'individuazione  dei  servizi  e delle strutture,
anche  ospedaliere  e  universitarie,  incaricati della realizzazione
degli  interventi  stessi, compresi quelli per il trattamento in fase
acuta  dei  soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonche'
alla  formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in
base  ai  principi  stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.
   2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
trasmettono  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  una  relazione al
Ministero  della  sanita'  sugli interventi realizzati ai sensi della
presente legge.