Art. 7.
(Imprese turistiche e attivita' professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita'
economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli
stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi
quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici
locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al
comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio
dell'attivita' turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono
estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e
i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per
l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse
finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri
definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita'
su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle
modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non
appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere
autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia,
secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese
nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i
requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti
le attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle
leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite alla data di
entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita'
ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad
esercitare le attivita' di cui al comma 1 esclusivamente per i propri
aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere
aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi
internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni
devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27
dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n.
392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte
concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la
promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque
delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le associazioni
pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e
successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
Note all'art. 7:
- Per gli estremi della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
si veda in nota all'art. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile" e' pubblicato nel supplemento ordinario
n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
- L'art. 17 del gia' citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 cosi' recita:
"Art. 17 (Definizioni). - 1. Le funzioni amministrative
relative alla materia "industria comprendono qualsiasi
attivita' imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla
trasformazione di materie prime, alla produzione e allo
scambio di semi lavorati, di merci e di beni anche
materiali, con esclusione delle funzioni relative alle
attivita' artigianali ed alle altre attivita' produttive di
spettanza regionale in base all'art. 117, comma primo della
Costituzione ed a ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attivita' di
erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attivita'
di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attivita'
creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attivita'
concernenti le societa' fiduciarie e di revisione e di
quelle di assicurazione".
- Per l'art. 44 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, si veda in nota all'art. 2.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante "Ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970" e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1978, n. 48.
- Il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392,
recante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella
parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma
dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge
comunitaria 1990)" e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante
"Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti - tutto compreso -" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1995, n.
88.
- La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina
delle concessioni e delle locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o
istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle
unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti
ecclesiastici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 luglio 1986, n. 170.