Art. 7. 
           (Imprese turistiche e attivita' professionali) 
 
1.  Sono  imprese  turistiche   quelle   che   esercitano   attivita'
economiche, organizzate per la  produzione,  la  commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui  gli
stabilimenti balneari, di  infrastrutture  e  di  esercizi,  compresi
quelli  di  somministrazione  facenti  parte  dei  sistemi  turistici
locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. 
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di  cui  al
comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b). 
3. L'iscrizione al registro  delle  imprese  di  cui  alla  legge  29
dicembre 1993, n.  580,  da  effettuare  nei  termini  e  secondo  le
modalita' di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre  1995,  n.  581,  costituisce  condizione  per   l'esercizio
dell'attivita' turistica. 
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina  comunitaria  in
materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche  sono
estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e
i benefici di qualsiasi  genere  previsti  dalle  norme  vigenti  per
l'industria,  cosi'  come  definita  dall'articolo  17  del   decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie a tale fine disponibili  ed  in  conformita'  ai  criteri
definiti dalla normativa vigente. 
5. Sono professioni turistiche quelle che  organizzano  e  forniscono
servizi di promozione dell'attivita' turistica,  nonche'  servizi  di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. 
6. Le regioni autorizzano  all'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al
comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita'
su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e  alle
modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g). 
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni  turistiche  non
appartenenti ai  Paesi  membri  dell'Unione  europea  possono  essere
autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia,
secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese
nel registro di cui  al  comma  3,  a  condizione  che  posseggano  i
requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per  gli  esercenti
le attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle
leggi regionali e  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 44  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112. 
8. Sono fatte salve le abilitazioni  gia'  conseguite  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che  operano  per  finalita'
ricreative, culturali,  religiose  o  sociali,  sono  autorizzate  ad
esercitare le attivita' di cui al comma 1 esclusivamente per i propri
aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere
aventi  finalita'  analoghe  e  legate  fra  di   loro   da   accordi
internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni
devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con  legge  27
dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991,  n.
392,  di  attuazione  della  direttiva  n.  82/470/CEE  nella   parte
concernente  gli  agenti  di  viaggio  e  turismo,  e   dal   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della  direttiva  n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le  vacanze  ed  i  circuiti  "tutto
compreso". 
10.  Le  associazioni  senza  scopo  di  lucro  che  operano  per  la
promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e  comunque
delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le  associazioni
pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il  bilancio
dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390,  e
successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali. 
 
          Note all'art. 7:
              - Per gli estremi della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
          si veda in nota all'art. 4.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995, n. 581 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8
          della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del  codice civile" e' pubblicato nel supplemento ordinario
          n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
              - L'art.   17   del  gia'  citato  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112 cosi' recita:
              "Art. 17 (Definizioni). - 1. Le funzioni amministrative
          relative  alla  materia  "industria  comprendono  qualsiasi
          attivita'  imprenditoriale  diretta alla lavorazione e alla
          trasformazione  di  materie  prime,  alla produzione e allo
          scambio  di  semi  lavorati,  di  merci  e  di  beni  anche
          materiali,  con  esclusione  delle  funzioni  relative alle
          attivita' artigianali ed alle altre attivita' produttive di
          spettanza regionale in base all'art. 117, comma primo della
          Costituzione ed a ogni altra disposizione vigente.
              2.  Sono  comprese  nella materia anche le attivita' di
          erogazione  e scambio di servizi a sostegno delle attivita'
          di  cui al comma 1, con esclusione comunque delle attivita'
          creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attivita'
          concernenti  le  societa'  fiduciarie  e  di revisione e di
          quelle di assicurazione".
              - Per l'art. 44 del citato decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112, si veda in nota all'art. 2.
              - La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante "Ratifica
          ed  esecuzione della convenzione internazionale relativa al
          contratto   di   viaggio  (CCV),  firmata  a  Bruxelles  il
          23 aprile  1970"  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1978, n. 48.
              - Il  decreto  legislativo  23 novembre  1991,  n. 392,
          recante  "Attuazione  della  direttiva  n. 82/470/CEE nella
          parte  concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma
          dell'art.  16  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge
          comunitaria  1990)" e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291.
              - Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante
          "Attuazione  della  direttiva  n.  90/314/CEE concernente i
          viaggi,  le  vacanze  ed  i circuiti - tutto compreso -" e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1995, n.
          88.
              - La  legge 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina
          delle  concessioni  e  delle  locazioni  di  beni  immobili
          demaniali  e  patrimoniali  dello Stato in favore di enti o
          istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle
          unita'  sanitarie  locali, di ordini religiosi e degli enti
          ecclesiastici"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          24 luglio 1986, n. 170.