Art. 13.
                    Area di applicazione e durata
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera b), del decreto
legislativo  12  maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 2
del  decreto  legislativo 31 marzo 2000, n.129, il decreto si applica
al  personale  dei  ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia  di  finanza,  con  esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale ausiliario di leva.
  2.  Il  presente  decreto  concerne  gli  aspetti retributivi ed e'
valido per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
sara'  corrisposto,  a  partire  dal  mese  successivo,  un  elemento
provvisorio  della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione  programmato,  applicato  ai livelli retributivi tabellari
vigenti,  inclusa  l'indennita'  integrativa speciale. Dopo ulteriori
tre  mesi  di  vacanza  contrattuale,  detto  importo  sara'  pari al
cinquanta  per  cento  del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere  erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal
nuovo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  emanato  ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b), del decreto legislativo n.
195/1995,  come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 2000, n. 129.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per  il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n.
          195/1995,   come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
          129/2000 vedi note alle premesse.