Art. 15.
                     Effetti dei nuovi stipendi
  1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente  decreto  hanno  effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita'    di   buonuscita,   sull'assegno   alimentare   previsto
dall'articolo  82  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi  la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto,   riguardante   il   biennio   2000-2001,  sono  corrisposti
integralmente,  alle  scadenze  e negli importi previsti dal medesimo
decreto,  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi derivanti
dall'applicazione  del  presente  decreto  si  applica l'articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno
effetto  sulla  determinazione  delle  misure orarie del compenso per
lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.
 
          Note all'art. 15:
              -  Il  testo  dell'art.  82  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nelle
          note all'articolo 3.
              - Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n.
          312, e' riportato nelle note all'art. 3.