Art. 19.
             Servizi esterni ed ordine pubblico in sede
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001  il  compenso  giornaliero
corrisposto  al  personale  impiegato nei servizi esterni, secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo  42 del decreto del Presidente della
Repubblica  31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato
nella misura di L. 8.100 lorde.
  2.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di
ordine  pubblico  in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio
1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto
1978,  n.  505, dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e dall'articolo 50, comma 3,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
  3.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 1 si provvede
anche  mediante  ulteriore  riduzione  del  2  per  cento delle somme
stanziate  in  bilancio  per  compensi per lavoro straordinario delle
singole amministrazioni per l'anno 2001.
 
          Note all'art. 19:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 42 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  31 luglio  1995,  n.  395,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   del   22 settembre   1995,   n.  222,  recante:
          "Recepimento  dell'accordo  sindacale  del  20 luglio  1995
          riguardante   il   personale  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Corpo di polizia
          penitenziaria   e   Corpo  forestale  dello  Stato)  e  del
          provvedimento   di   concertazione   del   20 luglio   1995
          riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)":
              "Art.  42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          -  1.  A  decorrere  dal  1o novembre  1995,  al  personale
          impiegato  nei  servizi  esterni organizzati in turni sulla
          base  di  ordini  formali  di  servizio,  e' corrisposto un
          compenso giornaliero pari a lire. 5.100 lorde.
              2.   A   decorrere   dal  1o novembre  1995  le  misure
          dell'indennita'   di   ordine   pubblico  in  sede  di  cui
          all'articolo  5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come
          rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
          505,  sono  incrementate  di  lire.  2.500  lorde  per ogni
          turno".
              -  Il testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 254/1999 e' il seguente:
              "Art.  50.  (Servizi  esterni  ed  ordine  pubblico  in
          sede).-  1.  A  decorrere  dal  1o giugno  1999 il compenso
          giornaliero  di  cui  all'articolo 42, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  31 luglio 1995, n. 395,
          spetta  anche  al  personale  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza  impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla
          base   di   ordini   formali   di   servizio  che  esercita
          precipuamente   attivita'   nel   campo  della  verifica  e
          controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela
          degli  interessi  economico  finanziari, svolti all'esterno
          dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
              2.  La  corresponsione  del compenso di cui al comma 1,
          con  la  stessa  decorrenza, e' estesa al personale, di cui
          all'articolo   41,  comma  1,  che  esercita  precipuamente
          attivita'  di  tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta
          alla   criminalita',  nonche'  tutela  delle  normative  in
          materia  di  lavoro,  sanita', radiodiffusione ed editoria,
          impiegato  in  turni  e  sulla  base  di  ordini formali di
          servizio  svolti  all'esterno  dei  comandi o presso enti e
          strutture di terzi.
              3.   A   decorrere   dal   1o gennaio  1999  le  misure
          dell'indennita'   di   ordine   pubblico  in  sede  di  cui
          all'articolo  5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come
          rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
          505,   e   dall'articolo  42,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31 luglio 1995, n. 395, sono
          incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno".
              -  Il  testo dell'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n.
          284,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'11 giugno
          1977,  n.  158,  recante:  "Adeguamento  e riordinamento di
          indennita'  alle  Forze  di  polizia  e al personale civile
          degli istituti penitenziari", e' il seguente:
              "Art.  5  -  La tabella allegata alla legge 22 dicembre
          1969,  n.  967, concernente norme sul trattamento economico
          del  personale  delle Forze di polizia impiegate in sede in
          servizi   di   sicurezza   pubblica,  e'  sostituita  dalla
          seguente:
              Ispettori  generali  capi  - Questori - Vice questori -
          Vice  questori  aggiunti  -  Commissari capi - Commissari -
          Ufficiali generali e ufficiali superiori: L. 4.000;
              Ufficiali inferiori: L. 3.500;
              Marescialli: L. 3.000;
              Brigadieri,  vicebrigadieri  e gradi corrispondenti: L.
          2.500;
              Appuntati,  carabinieri e gradi corrispondenti, allievi
          carabinieri e gradi corrispondenti: L. 2.000.
              Il   limite   di   spesa   di   cui   all'ultima  parte
          dell'articolo 4  della  legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e'
          elevato a lire 1.500 milioni".
              -  Il  testo  dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
          505,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 4 settembre
          1978,  n.  247,  recante: "Adeguamento di alcune indennita'
          spettanti alle Forze di polizia", e' il seguente:
              "Art.   3.   -   A   decorrere   dalla   data  indicata
          nell'articolo 1, sono raddoppiate le misure del trattamento
          economico  spettante  al  personale  delle Forze di polizia
          impiegato  in  sede  in  servizi  di  sicurezza  pubblica e
          dell'indennita'  giornaliera  per  i  servizi collettivi di
          ordine  pubblico  fuori  sede,  di  cui agli articoli 5 e 6
          della legge 27 maggio 1977, n. 284".