Art. 20.
              Indennita' di presenza notturna e festiva

  1.  A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno
di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di
cui  all'articolo  51,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda
di L. 6.000 per ciascuna ora.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio
in  un  giorno  festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359,
e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.
 
          Note all'art. 20:
              -  Il  testo  dell'art.  51,  comma  1, del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 254/1999 e' il seguente:
              "Art. 51 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
          1.  A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato
          in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore
          6,  l'indennita'  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 17 del
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e'
          rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna
          ora".
              - Il  testo  dell'art.  17, comma 2, del citato decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e'
          il seguente:
              "Art. 17 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
          (Omissis).
              2.  A  decorrere  dal  1o ottobre 1996 al personale che
          presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al
          comma  1  dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  395  del 1995 e' rideterminata nella misura
          lorda di L. 11.500 per ogni turno".