Art. 20. Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999 e' il seguente: "Art. 51 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora". - Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' il seguente: "Art. 17 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - (Omissis). 2. A decorrere dal 1o ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno".