Art. 21.
      Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari
  1.   A   decorrere   dal   1o   gennaio  2001,  le  misure  mensili
dell'indennita'  di  imbarco  previste  alle  lettere  a)  e b) della
tabella  A  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11
ottobre  1988  - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre
1988,  Reg.  n.  59/Finanze,  foglio  n.  173, sono elevate al 50 per
cento.
 
          Nota all'art. 21:
              - La tabella A allegata al decreto del Presidente della
          Repubblica   11 ottobre   1988,  e'  riportata  nella  nota
          all'articolo 9.