Art. 22. Indennita' di bilinguismo 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua: lire - Attestato A .... 408.000 Attestato B .... 340.000 Attestato C .... 272.000 Attestato D .... 245.000. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: lire - Prima fascia.... 408.000 Seconda fascia.... 340.000 Terza fascia.... 272.000 Quarta fascia.... 245.000.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 e' riportato nelle note all'articolo 10. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992 e' riportato nelle note all'articolo 10. - Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 e' riportato nelle note all'articolo 10. - Il testo del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992 e' riportato nelle note all'articolo 10.