Art. 23. Efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono cosi' incrementate: a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario; b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999. "Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da: a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449; b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio; e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'articolo 49. 2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, la utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.". - Il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e' riportato nelle note all'art. 11. - Il testo dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note all'articolo 11.