Art. 23.
                Efficienza dei servizi istituzionali
  1.  Per  ogni  Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie  di  cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono cosi' incrementate:
    a)  per  l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un
ulteriore  3  per  cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi
per lavoro straordinario;
    b)  per  gli  anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19
della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge
23   dicembre   2000,   n.   388,   di  pertinenza  di  ogni  singola
amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali
somme,   ove   non  utilizzate  nell'esercizio  di  competenza,  sono
riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.
 
          Note all'art. 23:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 53 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 254/1999.
              "Art.  53  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni  Forza  di  polizia  ad ordinamento militare sono
          finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
          promuovere     reali    e    significativi    miglioramenti
          dell'efficienza  dei  servizi istituzionali da ogni singola
          amministrazione,  nell'ambito  delle  rispettive  quote  di
          competenza, le risorse derivanti da:
                a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
          dello  0,8 per cento di cui all'articolo 2, comma 10, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 449;
                b) i  risparmi  di spesa e di gestione nelle misure e
          limiti  previsti  dall'articolo 43,  comma  7,  della legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                c) specifiche  disposizioni  normative  che destinano
          risparmi  per  promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
          servizi;
                d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
          per  il  1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
          stanziamenti  relativi ai compensi per lavoro straordinario
          previsti negli appositi capitoli di bilancio;
                e) gli   importi   pro-quota,   di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 49.
              2.  Le  risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
          attribuire compensi finalizzati a:
                a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
                b) incentivare    l'impegno   del   personale   nelle
          attivita'  operative  e  di  funzionamento  individuate dal
          Comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  e  dal
          Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
                c) compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che
          comportino  l'assunzione  di  specifiche  responsabilita' o
          disagio;
                d) compensare la presenza qualificata;
                e) compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
              3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
          Ministro   delle   finanze,   su  proposta  dei  rispettivi
          Comandanti     generali,     previa    informazione    alle
          rappresentanze  militari  centrali,  ai sensi dell'articolo
          59,   sono   annualmente   determinati  i  criteri  per  la
          destinazione,  la  utilizzazione  delle risorse indicate al
          comma  1,  disponibili  al 31 dicembre di ciascun anno e le
          modalita'   applicative   concernenti   l'attribuzione  dei
          compensi previsti dal presente articolo.
              4.  Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
          una distribuzione indistinta e generalizzata.".
              -  Il  testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1999,
          n. 488 e' riportato nelle note all'art. 11.
              -  Il  testo  dell'articolo  50 della legge 23 dicembre
          2000, n. 388 e' riportato nelle note all'articolo 11.