Art. 24.
                    Proroga di efficacia di norme
  1.  Al  personale  di  cui  all'articolo 13, comma 1, continuano ad
applicarsi,  ove  non  in contrasto con il presente decreto, le norme
dei  decreti  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
 
          Note all'art. 24:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 luglio  1995, n. 395, vedi note all'articolo
          12.
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  10 maggio  1996, n. 359, vedi note all'articolo
          12.
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  16 marzo  1999,  n. 254, vedi note all'articolo
          12.