Art. 24. Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
Note all'art. 24: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, vedi note all'articolo 12. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, vedi note all'articolo 12. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, vedi note all'articolo 12.