Art. 11.
                       Valutazione dei rischi
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il
datore  di  lavoro,  nell'ambito ed agli effetti della valutazione di
cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza  e  la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione  ad  agenti  fisici,  chimici  o  biologici,  processi  o
condizioni  di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici   elaborate   dalla   Commissione   dell'Unione   europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
  2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo  19  settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni,
comprende  quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati
per  la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
 
          Nota all'art. 11, comma 1:
              - Il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
          successive   modificazioni,   recante   "Attuazione   delle
          direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
          90/269/CEE,  90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
          97/42/CE  e  1999/38/CE  riguardanti il miglioramento della
          sicurezza  e della salute dei lavoratori durante il lavoro"
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265,  supplemento ordinario. Il testo dell'art. 4, comma 1,
          e' il seguente:
              "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
          del  preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
          natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'
          produttiva,  valuta,  nella  scelta  delle  attrezzature di
          lavoro  e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
          nonche'  nella  sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
          per  la  sicurezza  e  per  la  salute  dei lavoratori, ivi
          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
          rischi particolari.".
          Nota all'art 11, comma 2:
              - Il  testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
          n. 626/1994 e' il seguente:
              "Art.  21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
          di  lavoro  provvede  affinche'  ciascun  lavoratore riceva
          un'adeguata informazione su:
                a) i  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi
          all'attivita' dell'impresa in generale;
                b) le   misure   e   le  attivita'  di  protezione  e
          prevenzione adottate;
                c) i  rischi  specifici  cui  e' esposto in relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia;
                d) i  pericoli  connessi all'uso delle sostanze e dei
          preparati  pericolosi  sulla  base delle schede dei dati di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica;
                e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
          lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
                f) il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione e
          protezione ed il medico competente;
                g) i   nominativi   dei   lavoratori   incaricati  di
          applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
              2.  Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
          al commna 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
          all'art. 1, comma 3.".