Art. 13.
               Adeguamento alla disciplina comunitaria
   (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva  permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
19  settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite
le  linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
concernenti  la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza
o  la  salute  delle  lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni  di  lavoro,  la fatica mentale e fisica e gli altri disagi
fisici  e  mentali  connessi  con  l'attivita'  svolta dalle predette
lavoratrici.
  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al comma 1, si provvede ad
adeguare  ed  integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al
comma  1,  nonche'  a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli
allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e
alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
 
          Nota all'art. 13, comma 1:
              - L'art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          626/1994  sostituisce l'art. 393 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 aprile 1955, n. 547 che si riporta di
          seguito:
              "Art.  26  (Commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).
              Art.  393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
          istituita  una  commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
          e'  presieduta  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  o  dal direttore generale della Direzione generale
          dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
                a) cinque  funzionari  esperti designati dal Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
          del  lavoro,  laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
          chirurgia e uno in chimica o fisica;
                b) il   direttore   e  tre  funzionari  dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
                c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
                d) il  direttore  generale  competente  del Ministero
          della  sanita'  ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
          Ministeri:  industria,  commercio  ed artigianato; interno;
          difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
          ambiente  e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  degli  affari
          regionali;
                e) sei   rappresentanti   delle  regioni  e  province
          autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
                f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
          nazionale  assicurazioni  e  infortuni  sul  lavoro;  Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
          ricerche;  UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
          Istituto italiano di medicina sociale;
                g) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni    sindacali   dei   lavoratori maggiormente
          rappresentative a livello nazionale;
                h) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro,  anche
          dell'artigianato     e     della     piccola     e    media
          impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                i) un  esperto  nominato  dal  Ministro  del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni        sindacali        dei        dirigenti
          d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
          Ai  predetti  componenti,  per  le  riunioni  o giornate di
          lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 1o gennaio 1956, n. 5, e
          successive modificazioni.
              2.  Per  ogni  rappresentante effettivo e' designato un
          membro supplente.
              3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione puo'
          istituire  comitati speciali permanenti dei quali determina
          la composizione e la funzione.
              4.  La  commissione  puo'  chiamare  a  far  parte  dei
          comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,
          anche  su  designazione  delle  associazioni professionali,
          dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
          materie trattate.
              5.   Le   funzioni   inerenti   alla  segreteria  della
          commissione   sono   disimpegnate  da  due  funzionari  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              6. I componenti della commissione consultiva permanente
          ed  i  segretari sono nominati con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale su designazione degli
          organismi competenti e durano in carica tre anni.".
              - L'art. 26, comma 2, del citato decreto legislativo n.
          626/1994,  sostituisce  l'art.  394  del  citato decreto n.
          547/1955 che si riporta di seguito:
              "Art.   394   (Compiti  della  commissione).  -  1.  La
          commissione consultiva permanente ha il compito di:
                a) esaminare  i  problemi applicativi della normativa
          in  materia  di  sicurezza  e  salute sul posto di lavoro e
          predisporre una relazione annuale al riguardo;
                b) formulare   proposte   per   lo   sviluppo   e  il
          perfezionamento  della  legislazione  vigente  e per il suo
          coordinamento   con   altre   disposizioni  concernenti  la
          sicurezza  e  la  protezione  della  salute dei lavoratori,
          nonche'  per  il  coordinamento  degli organi preposti alla
          vigilanza;
                c) esaminare   le   problematiche   evidenziate   dai
          comitati  regionali  sulle misure preventive e di controllo
          dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
                d) proporre  linee  guida applicative della normativa
          di sicurezza;
                e) esprimere   parere  sugli  adeguamenti  di  natura
          strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
          a livello nazionale;
                f) esprimere   parere   sulle   richieste  di  deroga
          previste  dall'art.  48  del  decreto legislativo 15 agosto
          1991, n. 277;
                g) esprimere   parere   sulle   richieste  di  deroga
          previste  dall'art.  8  del  decreto legislativo 25 gennaio
          1992, n. 77;
                h) esprimere    parere   sul   riconoscimento   della
          conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
          dei  lavoratori  sul  luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
          sicurezza;
                i) esprimere   il   parere  sui  ricorsi  avverso  le
          disposizioni   impartite   dagli   ispettori   del   lavoro
          nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
          rischi   particolarmente   elevati,  individuate  ai  sensi
          dell'art.  43,  comma  1,  lettera  g),  n.  4, della legge
          19 febbraio  1992,  n.  142,  secondo  le  modalita' di cui
          all'art. 402;
                l) esprimere  parere,  su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale o del Ministero della
          sanita'  o  delle  regioni, su qualsiasi questione relativa
          alla  sicurezza  del  lavoro e alla protezione della salute
          dei lavoratori.
              2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
          e'   resa   pubblica   ed  e'  trasmessa  alle  commissioni
          parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
              3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
          puo'  chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
          autorizzazione  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale, effettuare sopralluoghi.".
              - L'art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo n.
          626/1994, reca:
              "3.   L'art.  395  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e' soppresso.
          Nota all'art 15:
              - Per  il  titolo  del decreto legislativo 19 settembre
          1994,  n.  626, e successive modificazioni, si veda in note
          all'art. 11, comma 1.