Art. 7.
                           Lavori vietati
  (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,
   comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

  1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento
di  pesi,  nonche'  ai  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri. I
lavori  pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo
5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della  sanita'  e  per  la  solidarieta'  sociale,  sentite  le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
  2.  Tra  i  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli  che  comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
  3.  La  lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per
il quale e' previsto il divieto.
  4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi
in  cui  i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
istanza  della  lavoratrice,  accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
  5.  La  lavoratrice  adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte,  nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la
lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
  6.  Quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata  ad altre
mansioni,  il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per  territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo  di  cui  al  presente Capo, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 17.
  7.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e
4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
 
          Nota all'art. 7, comma 1:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          25 novembre   1976,   n.   1026,  recante  "Regolamento  di
          esecuzione  della  legge  30 dicembre  1971, n. 1204, sulla
          tutela   delle   lavoratrici  madri"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1977, n. 72.
          Nota all'art. 7, comma 5:
              - La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro  e  norme  sul  collocamento"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 27 maggio 1970, n. 131. Si riporta
          il testo dell'art. 13:
              "Art.  13  (Mansioni del lavoratore). - L'art. 2103 del
          codice civile e' sostituito dal seguente:
              "Il  prestatore  di  lavoro  deve  essere  adibito alle
          mansioni   per  le  quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle
          corrispondenti   alla   categoria   superiore   che   abbia
          successivamente  acquisito  ovvero  a  mansioni equivalenti
          alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
          della  retribuzione.  Nel  caso  di assegnazione a mansioni
          superiori   il   prestatore   ha   diritto  al  trattamento
          corrispondente   all'attivita'   svolta,  e  l'assegnazione
          stessa  diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
          luogo  per  sostituzione  di lavoratore assente con diritto
          alla  conservazione  del posto, dopo un periodo fissato dai
          contratti  collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
          Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad
          un'altra   se   non   per   comprovate   ragioni  tecniche,
          organizzative e produttive.
              Ogni patto contrario e' nullo.".